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Inps – Risoluzione consensuale intervenuta nel 2012 e indennità di disoccupazione

L’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012 dispone che l’ASpI, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013, debba essere erogata anche a quei lavoratori che, nell’ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, concludano il proprio rapporto di lavoro in sede conciliativa con una risoluzione consensuale.

L’Inps, con messaggio n. 20830 del 18 dicembre c.a., ha precisato che i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato dopo il 18 luglio 2012, con le modalità sopra descritte, hanno diritto a percepire, in presenza dei requisiti richiesti, l’indennità di disoccupazione con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione che si verifichino entro il 31 dicembre 2012.

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