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CIGS – Imprese in amministrazione straordinaria e CIGS: riduzione del trattamento economico integrativo

Il Ministero del lavoro, con interpello n. 31 del 9 agosto c.a., ha precisato che alle aziende in amministrazione straordinaria che fruiscano della CIGS, ai sensi dell’art. 7, comma 10 ter, della Legge n. 236/1993, non possa essere applicata la riduzione del trattamento economico integrativo nella misura pari al 10% previsto dall’art.1, comma 3, del D.L. n. 4/1998 (conv. da Legge n.52/1998), in quanto la durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l’attività del commissario.
Infatti, la suddetta riduzione trova applicazione nel caso in cui “i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria a decorrere dalla scadenza dell’ultima proroga concessa ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67…” siano “prorogati per ulteriori otto mesi”.
In proposito, le leggi finanziarie prevedono annualmente alcune specifiche riduzioni da operare in caso di prima, seconda, terza o successiva proroga in relazione ai trattamenti economici integrativi concessi in deroga.
Pertanto, gli importi dei trattamenti di integrazione salariale dei dipendenti delle aziende in amministrazione straordinaria non subiranno decurtazioni per un ammontare pari al 10%, nella misura in cui la durata dell’intervento della CIGS sia equiparata al termine previsto per l’attività del commissario, ai sensi di quanto stabilito dal citato art 7, comma 10 ter.

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