Apprendistato

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Recesso nel contratto di apprendistato e durata del periodo formativo

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 40/0025014 ha chiarito che esiste una coincidenza, ai fini della corretta applicazione della disciplina del preavviso e, di conseguenza, della disciplina del recesso ex art. 2118 cod. civ. tra durata del contratto di apprendistato e durata del periodo di formazione.

Confcommercio, con la nota che si allega, segnala che l’intervento ministeriale impone di modificare la parte dell’Accordo di recepimento della nuova disciplina del T.U. del Terziario nella parte in cui si afferma che “il periodo di formazione” dovrà terminare di norma 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato”.

D’altro canto le ragioni all’origine di quella disposizione, cioè dare certezza che il momento del recesso ex art. 2118 fosse collocabile prima del termine del periodo di apprendistato, sono venute meno con l’entrata in vigore della legge 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro), nello specifico, con il comma 16, lett. b) dell’art. 1: “nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato”.

Pertanto, in attesa della sottoscrizione di un accordo di armonizzazione che recepisca la disciplina legislativa vigente in relazione ai termini di durata dell’apprendistato e della formazione si applicherà la norma di legge attualmente in vigore (art. 2 lett. M comma 1 del D. lgs. 167/2011 così come modificato dalla legge 92/2012, art 1, c. 16), in sostituzione di quanto attualmente previsto dall’art. 3, c. 2 dell’accordo di riordino dell’apprendistato per il settore Terziario del 24 marzo 2012.

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