Lavoro intermittente

Comunicazione del lavoro intermittente

In attesa della registrazione da parte degli organi di controllo e della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è disponibile il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 che disciplina tutte le modalità per effettuare la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente.

Il decreto, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce il modello di comunicazione “UNI- intermittente” come strumento per l’adempimento della comunicazione. Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.

Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

• via email all’indirizzo di posta elettronica certificata;
• attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro.

La modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.

E’ stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi sopracitati (i sistemi di trasmissione del modello UNI- intermittente). In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente. Costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.

Maternità e congedi

Maternità – Acquisto di servizi per l’infanzia

Il Decreto del Ministero del Lavoro 22 dicembre 2012 ha disciplinato il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui può beneficiare la madre lavoratrice al termine del congedo di maternità, in luogo del congedo parentale, sensi dell’art. 4, comma 24, lettera b) della L. 92/2012.

In particolare, la madre lavoratrice al termine del congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

L’Inps, con circolare n. 48 del 28 marzo c.a., ha precisato che la lavoratrice, per fruire di tali servizi, dovrà presentare domanda tramite i canali telematici dell’Istituto e il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro,mentre il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto ad una delle strutture scelte dalla madre lavoratrice all’interno di un apposito elenco gestito dall’Istituto.

Premi di risultato

Detassazione – Pubblicato il DPCM per le somme erogate nel 2013 a titolo di retribuzione di produttività

È stato pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale del 39 marzo 2013, n. 75 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante le agevolazioni fiscali per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro.

In particolare, il decreto definisce l’oggetto e la misura dell’agevolazione, le voci retributive detassabili e le procedure di monitoraggio degli accordi di secondo livello.

Oggetto e misura dell’agevolazione

Il decreto prevede che, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, sono soggette a una imposta sostitutiva pari al 10%. L’imposta sostitutiva trova applicazione, nel limite di euro 2.500 lordi, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2012 ad euro 40.000, al lordo delle somme già assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva agevolata ai sensi della normativa di riferimento.

Voci retributive detassabili

Il decreto prevede due canali di accesso alla detassazione.

Il primo canale riguarda le voci retributive erogate in esecuzione di contratti collettivi di secondo livello, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza o innovazione.

Si ritiene tuttavia, che al momento non ci siano ancora sufficienti elementi di certezza interpretativa per replicare l’esperienza degli accordi territoriali, sottoscritti negli anni passati, con gli elementi ivi contenuti, che facevano riferimento ad accordi quadro a livello nazionale.

Ferma restando la necessità dei chiarimenti di cui sopra, sembrano rientrare in questa tipologia i premi di risultato collegati ad obiettivi variabili definiti dalla contrattazione collettiva di rilevanza aziendale o territoriale, nonché gli accordi di secondo livello che nell’attivare gli strumenti di flessibilità definiti dal CCNL facciano espresso riferimento ad obiettivi di produttività, redditività, efficienza e innovazione.

Il secondo canale riguarda, invece, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali che prevedono l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento individuate dal decreto:

orario di lavoro;
ferie;
nuove tecnologie;
mansioni.
In attesa degli opportuni chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti, la complessità delle disposizioni introdotte dal DPCM, in ordine a questa seconda ipotesi, impone un particolare approfondimento, anche a ragione dell’espresso richiamo, nelle premesse, dell’accordo del 21 novembre 2012, il quale prevede che tale seconda “voce retributiva”, venga individuata all’interno delle quote di aumento salariale previste dal contratto nazionale (IPCA).

Procedure di monitoraggio

Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure per l’incremento della produttività e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del decreto, viene previsto l’obbligo per i datori di lavoro di depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato rispetto alle disposizioni del decreto.

Si fa riserva di fornire ulteriori dettagli sulle modalità applicative del decreto non appena il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate forniranno gli opportuni chiarimenti operativi.

Ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali – Aziende ammesse ai benefici per assunzioni effettuate nel 2011 di lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria

L’articolo 2, commi 134, 135 e 151 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 aveva introdotto, in via sperimentale per l’anno 2010, incentivi connessi all’assunzione di talune categorie di lavoratori disoccupati, quali:

disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione con requisiti normali (comma 134, 1° periodo, della disposizione citata);
lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, 2° periodo, della disposizione citata);
disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151 della disposizione citata).
Tali incentivi sono stati successivamente prorogati, dal’art. 1, comma 33, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità per il 2011), anche per l’anno 2011 e le aziende interessate ad accedere alla fruizione di tali benefici avevano provveduto a presentare apposite domande all’Inps.

L’Inps, a conclusione delle attività istruttorie e di verifica, con messaggio n. 3311 del 25 febbraio c.a., informa che, le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito internet dell’Istituto mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, utilizzata per inviare la richiesta del beneficio e che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro tre mesi ad iniziare dalla denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2013.

L’Istituto ricorda inoltre che le istanze di ammissione agli analoghi benefici per l’anno 2012, prorogati dalla legge di stabilità 2012 (l. 183/2011, art. 33, c. 25), potranno essere presentate solo dopo la pubblicazione dei relativi decreti ministeriali di attuazione e secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite e sottolinea che per l’anno 2013 tali agevolazioni non sono state prorogate.

Apprendistato

Regime sanzionatorio – I chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle violazioni in materia di apprendistato

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, fornisce indicazioni al proprio personale ispettivo per applicare correttamente la disciplina sanzionatoria in materia di apprendistato, contenuta nell’art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo unico dell’apprendistato).

Violazioni e sanzioni degli obblighi formativi

L’art. 7, co. 1, d.lgs. 167/2011 sanziona l’inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste per le single tipologie di apprendistato.

Il Ministero individua l’ambito della responsabilità datoriale, distinguendo in base alla tipologia di apprendistato

Violazioni e sanzioni in riferimento al tutor/referente

Quanto alla disciplina del tutor/referente, viene ribadito che la disciplina è demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva e si ritiene pertanto abrogato il d.m. 28 febbraio 2000.

Violazioni e sanzioni in riferimento ai limiti numerici

Viene riconfermata la prassi già diffusa in vigenza della precedente regolamentazione, in base alla quale i limiti numerici vengono calcolati con riguardo ai lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista.

Apprendistato e pregresse esperienze lavorative

La circolare evidenzia che la qualificazione dell’apprendista non deve essere già posseduta all’atto dell’instaurazione del rapporto. In tal caso, infatti, il contratto di apprendistato sarebbe nullo per l’impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso.

Il Ministero, tuttavia, chiarisce che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. Sul punto, la Circolare richiama i principi già espressi con risposta ad interpello n. 8/2007, ritenendo non ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Disconoscimento del rapporto e benefici normativi

La circolare ricorda che, in tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga “disconosciuto”, il lavoratore è considerato un “normale” lavoratore subordinato a tempo indeterminato e decadono i benefici di carattere “normativo” già concessi in relazione al rapporto tra i quali, oltre al “non computo” del lavoratore nell’organico aziendale (art. 7, c. 3, d.lgs. n. 167/2011), anche il “sottoinquadramento” dello stesso o la “percentualizzazione” della retribuzione.

Apprendistato e somministrazione

La circolare evidenzia che è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato e che le agenzie di somministrazione potranno fornire lavoratori assunti con contratto di apprendistato solo in forza di una somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing).

Onere di stabilizzazione

Il nuovo art. 2, comma 3 bis, d.lgs. n. 167/2011, con esclusivo riferimento ai datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, prevede che l’assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della L. n. 92/2012, tuttavia, tale percentuale è fissata al 30%.

Inps – Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI

L’inps, con circolare n. 142 del 18 dicembre c.a., fornisce i primi chiarimenti in merito ai nuovi istituti denominati ASpI e mini-ASpI, introdotti dall’articolo 2, comma 1, della Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), i quali sostituiranno, a far data dal 1° gennaio 2013, le attuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e indennità di mobilità.

Nuova indennità di disoccupazione ASpI

È rivolta a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, a condizione di essere disoccupati e tale stato deve essere involontario (licenziamento), con esclusione quindi, delle cessazioni intervenute a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

La durata della prestazione è graduata ed è collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

È prevista la decadenza dall’indennità in una serie di ipotesi, tra le quali la perdita dello stato di disoccupazione, un nuova occupazione con contratto a termine di durata superiore a sei mesi, il rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad un’iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti.

Alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le precedenti disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

Indennità di disoccupazione mini-ASpI

La mini-ASpI è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2013 ed è la prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti, per i lavoratori che possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Ammortizzatori sociali

Inps – Risoluzione consensuale intervenuta nel 2012 e indennità di disoccupazione

L’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012 dispone che l’ASpI, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013, debba essere erogata anche a quei lavoratori che, nell’ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, concludano il proprio rapporto di lavoro in sede conciliativa con una risoluzione consensuale.

L’Inps, con messaggio n. 20830 del 18 dicembre c.a., ha precisato che i lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato dopo il 18 luglio 2012, con le modalità sopra descritte, hanno diritto a percepire, in presenza dei requisiti richiesti, l’indennità di disoccupazione con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione che si verifichino entro il 31 dicembre 2012.

Sicurezza sul lavoro

INAIL – Al via il Bando ISI 2012 con incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato dell’INAIL relativo all’emanazione dell’Avviso Quadro 20123 – incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di sicurezza sul lavoro.

OBIETTIVO DEL BANDO

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

DESTINATARI

Destinatari sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale nella misura del 50% dei costi del progetto.

Il contributo massimo è pari a 100.000 euro, il contributo minimo erogabile è pari a 5000 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa. Per i progetti che comportano contributi pari o superiori a € 30.000 è possibile richiedere un’anticipazione del 50% del finanziamento.

RISORSE

Le risorse Per l’anno 2012 l’INAIL sono 155,352 milioni di euro ripartiti in budget regionali, di cui:

9,102 milioni di euro destinati ai progetti relativi all’adozione di modelli organizzativi per la gestione della sicurezza

146,250 milioni di euro destinati:

ai progetti di investimento (strutturali e macchine)

ai progetti relativi a:

Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000

Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente

MODALITA’ E TEMPI

Compilazione e salvataggio online della domanda – 15 gennaio – 14 marzo 2013

Nel periodo dal 15 gennaio al 14 marzo 2013 sul sito www.inail.it – Punto Cliente, le imprese, previa registrazione, avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l’inserimento della domanda, con la possibilità di effettuare tutte le simulazioni e modifiche necessarie fino alle ore 18.00 del 14 marzo, allo scopo di verificare che i parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto siano tali da determinare il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità, pari a 120 (punteggio soglia). E’ possibile, pertanto, effettuare modifiche della domanda precedentemente salvata e procedere a nuovo salvataggio fino alle ore 18.00 del 14 marzo 2013.

Con riferimento ai progetti condivisi con le parti sociali è previsto un incremento del punteggio per i progetti mediante un incentivo crescente, a seconda che il progetto sia progettato e/o effettuato con una parte sociale (10% del punteggio totale), due o più parti sociali (12% del punteggio totale) o nell’ambito della bilateralità (14% del punteggio totale).

Download del codice identificativo – 18 marzo 2013

A partire dal 18 marzo 2013 le imprese la cui domanda salvata in precedenza abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, potranno accedere all’interno della procedura informatica per il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca.

Pubblicazione della data di invio della domanda online – 8 aprile 2013

Le domande inserite, alle quali è stato attribuito il codice identificativo, ormai salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate online; la data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro on-line delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dall’8 aprile 2013.

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul sito INAIL entro 7 giorni dalla chiusura dell’ultima sessione di invio online, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.

In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, viene predisposto quanto necessario all’erogazione del contributo.

Contratti a termine

CCNL Terziario – Sottoscritto l’accordo sulla disciplina della successione dei contratti a termine nel Terziario

In data 19 dicembre è stato sottoscritto tra Confcommercio e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL l’accordo relativo alla disciplina della successione dei contratti a tempo determinato nel settore Terziario, Distribuzione e Servizi.

L’accordo prevede che la durata dell’intervallo tra un contratto a termine e il successivo è fissata in 20 giorni nel caso di un contratto di durata fino a sei mesi e in 30 per i contratti di durata superiore a sei mesi, per tutte le fattispecie che rientrano nei casi di legittima apposizione del termine.

Si ricorda che recentemente la materia è stata oggetto di riforma, dapprima con la legge n. 92/2012 (riforma “Fornero”), che ha elevato a 60 e 90 i giorni l’intervallo di tempo da rispettare nella successione di due contratti a tempo determinato di durata rispettivamente fino a sei mesi o superiore a sei mesi.

Successivamente, in sede di conversione del decreto legge n. 83/2012, è stato approvato l’articolo 46-bis, ai sensi del quale la durata dell’intervallo è ridotta a 20 e 30 giorni in una serie di ipotesi, tra cui i casi previsti dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ritorni la ”buona politica” di Raffaele Morese

L’esperienza del Governo tecnico è finita. Con un bilancio a tinte variegate. Il miglior merito è stato quello di aver pilotato l’Italia fuori dalla bufera, alimentata dai mercati finanziari e dal discredito internazionale in cui si era cacciata con il precedente Governo. Il demerito è di aver scelto una via rigorista (sia chiaro, obbligata) con politiche discutibili, soprattutto perché hanno precluso la strada dello sviluppo e dell’equità sociale. Monti si sottrae a questa critica, sostenendo che non aveva alternative al picchiare duro sulle pensioni e sulla casa. Ma così non è. Lo dimostrano tanto la vicenda esodati che, per risolverla, richiede risorse che riducono i vantaggi in termini di risparmio previdenziale, a suo tempo sbandierati come il salvataggio del Paese. Tanto la vicenda IMU, che è una patrimoniale più consistente della vecchia ICE, ma anche più iniqua nella sua distribuzione reddituale e sociale.

Monti rinunciò subito ad introdurre una patrimoniale vera, che incidesse sulle rendite ma anche sui redditi, in modo progressivo. Lo fece non tanto perché tecnicamente inattuabile in tempi brevi ed emergenziali quali erano quelli che caratterizzarono le sue prime settimane a Palazzo Chigi, ma per veti politici ben individuabili e forse al di là della sua personale convinzione. Di fatto, rinunciò a disporre di risorse sufficienti per realizzare quanto aveva promesso: rigore, crescita, equità. Ha raccolto molte risorse, ma tutte necessarie per soddisfare il primo di una trilogia che occorreva dipanare contestualmente. Quella rinuncia, oggi, non lo rende leader indiscusso, anche se il Paese deve essergli comunque grato per quanto ha fatto, in tempi così stretti e così turbolenti.

Ma il malcontento resta diffuso, ceto medio e giovani aggrediti nelle loro aspettative, meridionali sempre più ai margini della coesione sociale, imprese e lavoratori sulla difensiva spesso disperata, redditieri di ogni tipo abbarbicati alle loro posizioni di privilegio. E su tutto è dominante l’assenza di umiltà e di lungimiranza, da parte di chi fa politica, nel dare il buon esempio. Il populismo e l’estremismo di qualsiasi colore hanno terreno fertile in cui mestare. E in tempi di elezioni così diffuse – tra politiche, regionali e locali – le radicalizzazioni saranno all’ordine del giorno. Questo è il rischio maggiore che corre il cittadino nelle prossime settimane, anche se le primarie già effettuate tra Bersani e Renzi e le iniziative selettive per i candidati che avverranno tra poco, possono consolidare un metodo partecipativo che di per sé è anche recupero alla “buona politica”.

Di essa se ne sente un gran bisogno. Un ciclo è passato, anche se c’è uno sciame passatista che tenta di sopravvivere. Ma non vedremo più nani e ballerini nelle prime fila della politica. Non assisteremo più alla politica ridotta soltanto a spettacolo. Non si potrà governare strizzando l’occhio a chi si prende gioco dello Stato, evadendo, non rispettando le regole, sottraendo soldi pubblici per fini privati. Il tutto sfacciatamente. Occorrerà molto più dell’onestà, che ovviamente è merce che deve essere offerta per prima e sempre.

Occorrerà visione lunga sulla qualità della società che si intende consolidare, ben sapendo che le ragioni della solidarietà e dell’uguaglianza possono essere affermati soltanto riconducendo tutti al rispetto delle regole, privilegiando il merito e la conoscenza anche come ascensore sociale, alzando il livello della produttività e dell’efficienza con l’innovazione tecnica ed organizzativa, disboscando la vasta area delle rendite di posizione nella burocrazia, nella giustizia, nelle professioni, nella finanza.

In questo contesto e solo in questo contesto, il lavoro può trovare una sua centralità. Si tratta non solo di riprendere le fila attorno al tema dell’accumulazione capitalistica giusta, per restare un paese industrializzato e dal benessere diffuso, ma nello stesso tempo, di modellare una redistribuzione della ricchezza a favore del salario, per lungo tempo bistrattata. Anche se per troppi anni, non si è discusso di politica industriale, ci si può rendere conto che è in atto una fase di ristrutturazione a scala planetaria che può essere pagata pesantemente dal nostro Paese. Scelte strategiche settoriali e territoriali saranno necessarie per prospettare lavoro sicuro a milioni di lavoratori. Contemporaneamente, ci vuole una forte alleanza sociale perché il sistema fiscale sia messo nelle condizioni di stanare gli evasori e di privilegiare la remunerazione di capitali e salari rispetto ad altre forme di arricchimento.

Una progettualità di questa consistenza può essere concretizzata soltanto dall’affermazione della “buona politica”. La responsabilità dei partiti, mai come questa volta, è grande. Spetta, infatti, ad essi proporre una classe dirigente che possa essere credibilmente candidata a gestire una prospettiva di lungo periodo. E se questa classe dirigente non è in parte adeguata, si tenga conto che la società italiana è una miniera di competenze, sensibilità, disponibilità, voglie a cui attingere per rivitalizzare le forze politiche. Le idee hanno bisogno di donne e uomini capaci di renderle fatti.