Bonus 80 euro: le istruzioni per la riduzione del cuneo fiscale

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile, il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, il quale ha introdotto, limitatamente al periodo di imposta 2014, un bonus irpef a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo compreso tra 8.000 e 26.000 euro, che sarà riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di maggio.

L’importo del bonus è di 640 euro (80 euro mensili) per i possessori di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8/E del 28 aprile c.a., ha fornito le prime precisazioni in merito al riconoscimento del bonus ai titolari di reddito di lavoro dipendente, la cui imposta lorda su tali redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

In particolare, nel documento si sottolinea che:

il bonus verrà riconosciuto automaticamente dai datori di lavoro senza che i beneficiari ne facciano esplicita richiesta;
il reddito complessivo, rilevante al fine dell’erogazione del bonus, va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
il credito dovrà essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno, quindi in caso di rapporti di lavoro inferiori all’anno il credito è riproporzionato in base al numero di giorni lavorati;
il sostituto d’imposta, al fine di erogare il bonus, utilizza l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ritenute relative all’Irpef, alle addizionali regionale e comunale, .). In caso di incapienza del monte ritenute il datore di lavoro utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali.

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