Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi – Pubblicato il decreto ministeriale
Il Ministero del Lavoro ha reso noto che, con decreto interministeriale 30 novembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, sono state recepite le “procedure standardizzate” per la valutazione dei rischi.
Il documento, approvato dalla Commissione consultiva lo scorso 16, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. La procedura deve essere applicata alle imprese fino a 10 dipendenti ma potrà essere utilizzata, volontariamente, anche dalle imprese fino a 50 dipendenti.
Il documento si compone di due parti, la prima vuole essere una linea guida alla compilazione e contiene nel dettaglio le istruzioni operative, mentre la seconda parte è costituita dalla modulistica e riporta dunque le schede da utilizzare per adempiere all’obbligo della valutazione dei rischi.
Le procedura si articola per passi:
il primo prevede una descrizione sintetica dell’azienda (a cui corrisponde il Modulo 1.1) e del ciclo lavorativo, e l’identificazione delle mansioni (e a tal fine dovrà essere compilato il modulo 1.2);
dopo aver descritto l’attività aziendale, attraverso il secondo passo si dovranno individuare i pericoli presenti, legati ad esempio alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali, alla eventuale presenza di agenti chimici, fisici biologici. Per individuare i pericoli dovrà essere utilizzato il modulo 2, che rappresenta un elenco di pericoli che dovrebbe essere esaustivo di tutti i rischi che si possono incontrare nell’ambito delle realtà lavorative. Andrà contrassegnata nelle apposite colonne la presenza o l’assenza del pericolo in azienda. Nel modulo 2 sono contenuti anche i riferimenti legislativi o eventuali norme tecniche associati al singolo pericolo, nonché esempi di incidenti o criticità per ogni pericolo elencato;
il terzo passo (per il quale dovrà essere compilato il Modulo 3) prevede l’effettuazione della valutazione dei rischi associati ai pericoli così come sono stati individuati nel precedente Modulo 2, riportando anche le aree/ reparti/luoghi di lavoro con le corrispondenti mansioni/postazioni, nonché l’identificazione e l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
nel quarto passo (con l’utilizzo del medesimo Modulo 3, dalla colonna 6 alla colonna 8 ) saranno indicate le misure relative alla definizione del programma di miglioramento. Per programma di miglioramento si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e funzionalità.
Il decreto entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il prossimo 4 febbraio 2013.