Lavoro intermittente

Comunicazione del lavoro intermittente

In attesa della registrazione da parte degli organi di controllo e della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è disponibile il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 che disciplina tutte le modalità per effettuare la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente.

Il decreto, che entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce il modello di comunicazione “UNI- intermittente” come strumento per l’adempimento della comunicazione. Il modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce.

Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

• via email all’indirizzo di posta elettronica certificata;
• attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro.

La modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.

E’ stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi sopracitati (i sistemi di trasmissione del modello UNI- intermittente). In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente. Costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.

Ammortizzatori sociali

Ammortizzatori sociali – Aziende ammesse ai benefici per assunzioni effettuate nel 2011 di lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria

L’articolo 2, commi 134, 135 e 151 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 aveva introdotto, in via sperimentale per l’anno 2010, incentivi connessi all’assunzione di talune categorie di lavoratori disoccupati, quali:

disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione con requisiti normali (comma 134, 1° periodo, della disposizione citata);
lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, 2° periodo, della disposizione citata);
disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151 della disposizione citata).
Tali incentivi sono stati successivamente prorogati, dal’art. 1, comma 33, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità per il 2011), anche per l’anno 2011 e le aziende interessate ad accedere alla fruizione di tali benefici avevano provveduto a presentare apposite domande all’Inps.

L’Inps, a conclusione delle attività istruttorie e di verifica, con messaggio n. 3311 del 25 febbraio c.a., informa che, le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito internet dell’Istituto mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”, utilizzata per inviare la richiesta del beneficio e che le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro tre mesi ad iniziare dalla denuncia contributiva relativa al mese di febbraio 2013.

L’Istituto ricorda inoltre che le istanze di ammissione agli analoghi benefici per l’anno 2012, prorogati dalla legge di stabilità 2012 (l. 183/2011, art. 33, c. 25), potranno essere presentate solo dopo la pubblicazione dei relativi decreti ministeriali di attuazione e secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite e sottolinea che per l’anno 2013 tali agevolazioni non sono state prorogate.

Apprendistato

Regime sanzionatorio – I chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle violazioni in materia di apprendistato

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, fornisce indicazioni al proprio personale ispettivo per applicare correttamente la disciplina sanzionatoria in materia di apprendistato, contenuta nell’art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo unico dell’apprendistato).

Violazioni e sanzioni degli obblighi formativi

L’art. 7, co. 1, d.lgs. 167/2011 sanziona l’inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste per le single tipologie di apprendistato.

Il Ministero individua l’ambito della responsabilità datoriale, distinguendo in base alla tipologia di apprendistato

Violazioni e sanzioni in riferimento al tutor/referente

Quanto alla disciplina del tutor/referente, viene ribadito che la disciplina è demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva e si ritiene pertanto abrogato il d.m. 28 febbraio 2000.

Violazioni e sanzioni in riferimento ai limiti numerici

Viene riconfermata la prassi già diffusa in vigenza della precedente regolamentazione, in base alla quale i limiti numerici vengono calcolati con riguardo ai lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista.

Apprendistato e pregresse esperienze lavorative

La circolare evidenzia che la qualificazione dell’apprendista non deve essere già posseduta all’atto dell’instaurazione del rapporto. In tal caso, infatti, il contratto di apprendistato sarebbe nullo per l’impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso.

Il Ministero, tuttavia, chiarisce che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. Sul punto, la Circolare richiama i principi già espressi con risposta ad interpello n. 8/2007, ritenendo non ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.

Disconoscimento del rapporto e benefici normativi

La circolare ricorda che, in tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga “disconosciuto”, il lavoratore è considerato un “normale” lavoratore subordinato a tempo indeterminato e decadono i benefici di carattere “normativo” già concessi in relazione al rapporto tra i quali, oltre al “non computo” del lavoratore nell’organico aziendale (art. 7, c. 3, d.lgs. n. 167/2011), anche il “sottoinquadramento” dello stesso o la “percentualizzazione” della retribuzione.

Apprendistato e somministrazione

La circolare evidenzia che è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato e che le agenzie di somministrazione potranno fornire lavoratori assunti con contratto di apprendistato solo in forza di una somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing).

Onere di stabilizzazione

Il nuovo art. 2, comma 3 bis, d.lgs. n. 167/2011, con esclusivo riferimento ai datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, prevede che l’assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della L. n. 92/2012, tuttavia, tale percentuale è fissata al 30%.

Assunzioni agevolate

Legge n. 407/1990 – E’ possibile fruire delle agevolazioni se si assumono più lavoratori di quelli licenziati

L’Inps, con messaggio n. 19818 del 3 dicembre c.a., relativamente agli sgravi contributivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati di lunga durata, ex l. n. 407/1990, precisa che qualora il datore di lavoro, che abbia effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti l’assunzione, assuma in numero superiore a quelli licenziati, il beneficio sarà riconosciuto per un numero di lavoratori corrispondenti alla differenza.

Contratto a termine – intervallo tra due contratti

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 37 del 22 novembre c.a., precisa che la possibilità, introdotta dalla Legge n. 134/2012, in capo alla contrattazione collettiva di prevedere termini di interruzione, tra un contratto a tempo determinato ed un altro, ridotti, rispetto a quelli definiti dalla legge n. 92/2012 (60 e 90 giorni), è immediatamente applicabile anche nelle ipotesi di discipline contrattuali adottate anteriormente all’entrata in vigore delle citate disposizioni.

modalità di richiesta degli incentivi a favore dell’occupazione giovanile e delle donne

La circolare dell’INPS sulle modalità di richiesta degli incentivi a favore dell’occupazione giovanile e delle donne

L’Inps, con circolare n. 122 del 17 ottobre c.a., illustra le modalità di invio telematico della domanda di ammissione all’incentivo straordinario per la creazione di stabili rapporti di lavoro introdotto dal Decreto del 5 ottobre 2012.

Il datore di lavoro può già presentare la domanda accedendo al Modulo DON-GIOV, mediante l’applicazione “DiResCo”, disponibile presso il sito internet dell’Istituto www.inps.it.

L’applicazione rilascerà un’attestazione di ricevuta, valida ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, che – in caso di insufficienza delle risorse – individuerà gli aventi diritto agli incentivi.

Con un successivo messaggio l’Istituto indicherà le modalità di fruizione dell’incentivo.

Per quanto riguarda le condizioni generali si evidenzia che l’incentivo non spetta:

se l’assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012;
se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012).
La fruizione degli incentivi è altresì subordinata:

alla regolarità contributiva;
al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
all’osservanza dei contratti collettivi, secondo quanto prevede l’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di Stato d’importanza minore («de minimis»).

Assunzioni agevolate

Pubblicato il decreto ministeriale per il finanziamento a favore dell’occupazione giovanile e delle donne

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012, il Decreto 5 ottobre 2012 che consente di riconoscere ai datori di lavoro privati incentivi da destinare al sostegno dell’occupazione dei giovani e delle donne.

La misura, che ha carattere straordinario e può contare su risorse finanziarie di oltre 230 milioni di euro, riguarderà i rapporti di lavoro stabilizzati o attivati entro il 31 marzo 2013.

I contributi verranno riconosciuti per contratti stipulati con giovani di età fino a ventinove anni (uomini che non hanno ancora compiuto 30 anni alla data della trasformazione/ assunzione) ovvero con donne indipendentemente dall’età anagrafica, fino ad un massimo di dieci contratti per ciascun datore di lavoro.

In particolare viene riconosciuto:

un importo pari a 12.000 euro in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative anche nella modalità di progetto o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Tali forme di stabilizzazione dovranno riferirsi a contratti di lavoro in essere ovvero cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale purché di orario non inferiore alla metà dell’orario normale di lavoro.
un importo pari a 3.000 euro in caso di assunzione di giovani e donne a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi che determini un incremento della base occupazionale. La misura dell’incentivo si eleva a 4.000 euro se la durata del contratto supera i 18 mesi e, da ultimo, nella misura di 6.000 euro per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi.
L’INPS, cui è affidata la gestione della misura, corrisponderà gli incentivi in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande entro il limite delle risorse disponibili e comunque sino al 31 marzo 2013. L’Istituto renderà note le modalità con cui sarà possibile conoscere la variazione delle risorse disponibili, in relazione alle istanze e alle autorizzazioni che interverranno.

Lavoratori italiani all’estero

Lavoratori all’estero – Procedure per la gestione dei lavoratori italiani all’estero e rilascio del nulla osta al lavoro nei paesi extra UE

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 39/0011377 del 3 agosto c.a., precisa che i datori di lavoro che intendono assumere o trasferire lavoratori italiani (o comunitari residenti in Italia) in Paesi extracomunitari hanno l’obbligo di richiedere, al citato Ministero, il rilascio di un’apposita autorizzazione, a cui faranno seguire la richiesta di nulla osta nominativa.

Il nuovo sistema, che prevede anche la gestione delle liste dei lavoratori che intendono lavorare all’estero, entrerà in funzione dal 15 settembre prossimo e avrà carattere sperimentale fino al 31 gennaio 2013, periodo durante il quale saranno accettate anche le richieste in modalità cartacea. Successivamente, dal 1° febbraio 2013 tutte le richieste dovranno pervenire esclusivamente per via telematica.

Lavoro intermittente

Modalità per comunicare la chiamata

 Il Ministero del Lavoro, con nota n. 39/0011779 del 9 agosto c.a., ha reso noto le modalità per effettuare la comunicazione di “chiamata” per il lavoro intermittente, prevista Legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del lavoro). 

Le nuove modalità tecniche saranno avviate secondo le seguenti scadenze:   

Fax a partire dal 13 agosto 2012;
Sms a partire dal 17 agosto 2012; 
E-mail a partire dal 17 agosto 2012; 
On-line a partire dal 1° ottobre 2012.   
Tale adempimento è ulteriore e non sostitutivo della comunicazione preventiva di assunzione per mezzo del modello UNILAV.

Tuttavia, fino al 15 settembre 2012, è previsto un periodo transitorio durante il quale le comunicazioni in oggetto potranno continuare ad essere effettuate anche agli indirizzi di posta certificata, posta elettronica e fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro, come indicato nella circolare ministeriale n. 18 del 18 luglio 2012.

Solo successivamente a tale data, e non dal 13 agosto come inizialmente indicato nella nota del 9 agosto c.a., ai fini dell’adempimento in questione, i datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente le modalità indicate nella nota in esame.

Riforma del lavoro – modifiche

Decreto crescita – Modifiche alla legge di riforma del mercato del lavoro

È stata pubblicata in G.U. la legge 7 agosto 2012, n. 134, conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese, che prevede anche modifiche alla Legge n. 92 del 2012 (Riforma del Mercato del Lavoro).

Di seguito le principali novità introdotte con l’articolo 46 bis e con l’articolo 24 bis.
 
Contratto a tempo determinato
Si introduce, con riferimento ai periodi di interruzione tra un contratto a tempo determinato ed un altro, la possibilità in capo alla contrattazione collettiva di prevedere termini ridotti rispetto a quelli definiti dalla nuova norma di legge.
 
Somministrazione
È prevista la possibilità di concludere contratti di somministrazione a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
 
Lavoro accessorio
Per l’anno 2013 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere effettuate in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare anche da percettori di ammortizzatori sociali.
 
L’Inps sottrarrà dalla contribuzione figurativa relativa alla prestazione a sostegno del reddito gli accrediti contributivi del lavoro accessorio.
 
Indennità di mobilità- Disposizioni transitorie
I periodi massimi di fruizione dell’indennità di mobilità per il 2014 sono stati ampliati per gli ultracinquantenni e nel Mezzogiorno, come da tabella seguente.
Lavoratori posti in mobilità
 
<40 anni >40 anni < 50 anni > 50 anni
Nel 2013-2014 centro-nord
12 mesi
24 mesi
36 mesi
Nel 2013 -2014 Sud
24 mesi
36 mesi
48 mesi
 
Modifica disciplina intervento integrazione salariale straordinaria
Fino al 31.12.2015, viene ammesso l’intervento di integrazione salariale straordinaria nei casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, nonché di aziende sottoposte a sequestro o confisca, qualora sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali, da valutare sulla base di parametri oggettivi che verranno, successivamente stabiliti con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Dal 1° gennaio 2016, tale tipo di intervento viene abrogato.
 
Diritto al lavoro dei disabili
Sono stati esclusi dalla base di computo dei lavoratori, ai fini dell’applicazione della disciplina dell’assunzione obbligatoria dei disabili, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.
 
Call center
Sono state introdotte norme relative alle attività dei call center. In particolare si segnala l’introduzione di una procedura di informazione al Ministero del Lavoro qualora un call center che occupa più di 20 dipendenti decida di trasferire all’estero la propria attività.
 
Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore
Apportate modifiche al comma 28 della legge n. 248/2006, ed introdotti i commi 28-bis e 28-ter, il quale stabilisce che in caso di appalto di opere e di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti di quanto dovuto, dell’IRPEF sui redditi da lavoro dipendente.