Regime sanzionatorio – I chiarimenti del Ministero del Lavoro sulle violazioni in materia di apprendistato
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 5 del 21 gennaio 2013, fornisce indicazioni al proprio personale ispettivo per applicare correttamente la disciplina sanzionatoria in materia di apprendistato, contenuta nell’art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo unico dell’apprendistato).
Violazioni e sanzioni degli obblighi formativi
L’art. 7, co. 1, d.lgs. 167/2011 sanziona l’inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità previste per le single tipologie di apprendistato.
Il Ministero individua l’ambito della responsabilità datoriale, distinguendo in base alla tipologia di apprendistato
Violazioni e sanzioni in riferimento al tutor/referente
Quanto alla disciplina del tutor/referente, viene ribadito che la disciplina è demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva e si ritiene pertanto abrogato il d.m. 28 febbraio 2000.
Violazioni e sanzioni in riferimento ai limiti numerici
Viene riconfermata la prassi già diffusa in vigenza della precedente regolamentazione, in base alla quale i limiti numerici vengono calcolati con riguardo ai lavoratori comunque rientranti nella medesima realtà imprenditoriale, anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista.
Apprendistato e pregresse esperienze lavorative
La circolare evidenzia che la qualificazione dell’apprendista non deve essere già posseduta all’atto dell’instaurazione del rapporto. In tal caso, infatti, il contratto di apprendistato sarebbe nullo per l’impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso.
Il Ministero, tuttavia, chiarisce che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. Sul punto, la Circolare richiama i principi già espressi con risposta ad interpello n. 8/2007, ritenendo non ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.
Disconoscimento del rapporto e benefici normativi
La circolare ricorda che, in tutte le ipotesi in cui il rapporto di apprendistato venga “disconosciuto”, il lavoratore è considerato un “normale” lavoratore subordinato a tempo indeterminato e decadono i benefici di carattere “normativo” già concessi in relazione al rapporto tra i quali, oltre al “non computo” del lavoratore nell’organico aziendale (art. 7, c. 3, d.lgs. n. 167/2011), anche il “sottoinquadramento” dello stesso o la “percentualizzazione” della retribuzione.
Apprendistato e somministrazione
La circolare evidenzia che è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato e che le agenzie di somministrazione potranno fornire lavoratori assunti con contratto di apprendistato solo in forza di una somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing).
Onere di stabilizzazione
Il nuovo art. 2, comma 3 bis, d.lgs. n. 167/2011, con esclusivo riferimento ai datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, prevede che l’assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della L. n. 92/2012, tuttavia, tale percentuale è fissata al 30%.