Ultimi interventi legislativi sul Welfare e sul Lavoro

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Art.1, comma 20 – Età pensionabile donne 

L’elevazione dell’età pensionabile delle lavoratrici del settore privato, nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento è stata anticipata all’1.1.2014, rispetto all’1.1.2016, come previsto dal testo originario del decreto-legge in esame ed all’1.1.2020, come previsto ancor prima dalla manovra di luglio (art.18 del D.L. 98/2011, convertito con la Legge n.111/2011).

Pertanto, per le lavoratrici dipendenti del settore privato e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria nonché della Gestione Separata INPS, la decorrenza dell’incremento di un mese del requisito anagrafico di sessanta anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto ed in quello contributivo,  è anticipata a partire dal 1° gennaio 2014.

Tale requisito anagrafico è incrementato di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Pertanto, l’età pensionabile raggiungerà i 65 anni, a regime, dal 1° gennaio 2026, invece che dall’1.1.2028 come prevedeva il testo originario del decreto-legge in esame e dall’1.1.2032 come previsto dalla manovra di luglio.

Anno Incremento in mesi decorrente dal 1° gennaio dell’anno (rispetto all’anno precedente) Incremento cumulato in mesi
20142015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

12

3

4

5

6

6

6

6

6

6

6

3

13

6

10

15

21

27

33

39

45

51

57

60

Resta ferma la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddette finestre mobili) e di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.

Art.6, comma 6-bis – Contenzioso bonus bebè

 

Nei confronti di coloro che hanno beneficiato del bonus bebè (assegno di mille euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005)  senza possedere i prescritti requisiti reddituali, non si applicano le sanzioni penali ed amministrative qualora restituiscano le somme indebitamente percepite entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto periodo e si estinguono a seguito dell’avvenuta restituzione.

Misure a sostegno dell’occupazione

 

Art. 8 – sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

La norma introduce la possibilità che la contrattazione di secondo livello deroghi le previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali per realizzare intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori.

Sono, inoltre, state definite le condizioni necessarie per la legittimità e l’applicabilità dei predetti accordi.

Con riferimento al primo aspetto, è stato previsto che la legittimità sia subordinata alla sottoscrizione da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi delle previsioni di legge e degli accordi interconfederali vigenti (ivi compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sottoscritto fra Confindustria, CGIL, CISL e UIL).

Per quanto concerne, poi, l’applicabilità la norma dispone che siano efficaci nei confronti di tutti i lavoratori interessati solo se sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze.

I predetti accordi potranno riguardare le materie l’organizzazione del lavoro e della produzione riferimento ai seguenti aspetti:

a)     impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie;

b)     mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale;

c)     contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

d)     disciplina dell’orario di lavoro;

e)     modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

La norma, inoltre, riconosce altresì forza giuridica generale ai contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, sottoscritto fra Confidustria, CGIL, CISL e UIL, a condizione che siano stati approvati con votazione a maggioranza dei lavoratori.

 

Art. 9 – Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

La modifica dell’art. 5 della L. n. 68/1999, permetterà di rispettare gli obblighi di assunzione  di lavoratori disabili a livello nazionale.

Pertanto, i datori di lavoro privati che abbiano alle loro dipendenze lavoratori occupati in diverse unità produttive potranno realizzare automaticamente la procedura di compensazione territoriale, comunicandola ai servizi competenti delle province in cui si trovano le unità produttive mediante l’invio del prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, L. n. 68/99, da cui si evince l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale.

La medesima possibilità con l’identica procedura è stata prevista, inoltre, per i gruppi di imprese che potranno effettuare la compensazione, ferma restando la quota di riserva per ciascuna singola impresa, anche nell’ambito del gruppo stesso.

Art. 10 – Fondi interprofessionali per la formazione continua

 

La previsione amplia i beneficiari degli interventi di formazione continua, riconoscendo ai Fondi interprofessionali la possibilità di promuovere azioni di formazione per gli apprendisti e per i lavoratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto.

Art. 11 – Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini

La norma detta una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, prevedendo che i tirocini formativi e di orientamento non curriculari abbiano una durata non superiore a 6 mesi, comprese le eventuali proroghe, e che possano essere promossi esclusivamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.

I suddetti limiti non operano, tuttavia, nei confronti di talune tipologie di soggetti, quali i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i detenuti ammessi a misure alternative di detenzione, quelli promossi a favore degli immigrati, nell’ambito del decreto flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché quelli rivolti a soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro.

 

Art. 12 – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La previsione introduce quale ulteriore ipotesi di reato quella di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che si aggiunge a quelle già esistenti per i casi di esercizio senza autorizzazione delle attività di somministrazione e intermediazione di manodopera.

In particolare, la norma, nel considerare sia la fattispecie della mediazione abusiva, che quella svolta da soggetti autorizzati, determina quale elemento distintivo del reato lo sfruttamento (rinvenibile anche nel caso di violazione sistematica delle norme di tutela del lavoro di legge o di contratto), la violenza, la minaccia o l’intimidazione dei lavoratori.

La sanzione prevista è la reclusione da 5 ad 8 anni a cui si aggiunge la multa da euro 1.000 a 2.000 per ciascun lavoratore reclutato.

 

 

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