Inps – Indennità di disoccupazione ASpI e mini–ASpI

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L’inps, con circolare n. 142 del 18 dicembre c.a., fornisce i primi chiarimenti in merito ai nuovi istituti denominati ASpI e mini-ASpI, introdotti dall’articolo 2, comma 1, della Legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), i quali sostituiranno, a far data dal 1° gennaio 2013, le attuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e indennità di mobilità.

Nuova indennità di disoccupazione ASpI

È rivolta a tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti, a condizione di essere disoccupati e tale stato deve essere involontario (licenziamento), con esclusione quindi, delle cessazioni intervenute a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

La durata della prestazione è graduata ed è collegata all’età anagrafica del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

È prevista la decadenza dall’indennità in una serie di ipotesi, tra le quali la perdita dello stato di disoccupazione, un nuova occupazione con contratto a termine di durata superiore a sei mesi, il rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad un’iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti.

Alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute fino al 31 dicembre 2012, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, si applicano, fino alla scadenza naturale ovvero alla decadenza dalla prestazione, le precedenti disposizioni in materia di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.

Indennità di disoccupazione mini-ASpI

La mini-ASpI è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dal 1 gennaio 2013 ed è la prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria a requisiti ridotti, per i lavoratori che possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.

In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie fino ad un massimo di cinque giorni; al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

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