Lavoro intermittente

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Ulteriori chiarimenti ministeriali a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma del lavoro

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 20 del 1° agosto c.a., fornisce ulteriori precisazioni in materia di lavoro intermittente, a seguito delle modifiche apportate agli articoli 33-40 del Decreto Legislativo n. 276/2003, dalla legge n. 92/2012 (Riforma del lavoro). 

In particolare sono stati presi in esame il nuovo campo di applicazione dell’istituto, l’obbligo di comunicazione della chiamata del lavoratore e la disciplina del periodo transitorio.
 
Ambito applicativo
Il ricorso al lavoro intermittente per “periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno” è possibile solo qualora sia la contrattazione collettiva ad individuare tali periodi e non la contrattazione individuale.
 
Attualmente, è possibile stipulare i citati contratti “con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età” pertanto, ai fini della stipula del contratto, il lavoratore: 
non deve aver compiuto i 24 anni (quindi deve avere al massimo 23 anni e 364 giorni);
oppure avere più di 55 anni (quindi almeno 55 anni).
Obblighi di comunicazione
L’art. 1, comma 21 della Legge n. 92/12 (Riforma del Lavoro) ha introdotto, aggiungendo il comma 3-bis, all’articolo 35 del D.Lgs. n. 276/03, l’obbligo di comunicare preventivamente, alla Direzione Territoriale del Lavoro, le prestazioni lavorative di natura intermittente. 
 
Tale comunicazione, anche se effettuata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, deve intervenire prima dell’inizio della prestazione, può essere modificata o annullata attraverso l’invio di una successiva comunicazione di rettifica da inviare, sempre prima dell’inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
 
Relativamente alla comunicazione del “ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni” viene precisato che tale lasso di tempo sia da riferirsi ai giorni di chiamata di ciascun lavoratore e non come arco temporale massimo all’interno del quale individuare i periodi di attività del lavoratore.
 
Regime transitorio
Fermo restando che a far data dal 18 luglio 2012 non è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina, viene precisato che i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012, sia in forza dei vecchi requisiti soggettivi che per i periodi predeterminati, potranno continuare ad operare fino al 18 luglio 2013 (compreso).

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