Maternità – Acquisto di servizi per l’infanzia
Il Decreto del Ministero del Lavoro 22 dicembre 2012 ha disciplinato il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui può beneficiare la madre lavoratrice al termine del congedo di maternità, in luogo del congedo parentale, sensi dell’art. 4, comma 24, lettera b) della L. 92/2012.
In particolare, la madre lavoratrice al termine del congedo di maternità e negli undici mesi successivi, ha la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
L’Inps, con circolare n. 48 del 28 marzo c.a., ha precisato che la lavoratrice, per fruire di tali servizi, dovrà presentare domanda tramite i canali telematici dell’Istituto e il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro,mentre il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto ad una delle strutture scelte dalla madre lavoratrice all’interno di un apposito elenco gestito dall’Istituto.