N.B. le modifiche rispetto al testo del D.L. sono in neretto
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Soppressione enti (art.21)
Dall’1.1.2012 l’INPDAP (Istituto previdenziale obbligatorio per i dipendenti pubblici) e l’ENPALS (Ente previdenziale obbligatorio per i lavoratori dello spettacolo) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INPS che succede in tutti i rapporti, attivi e passivi, degli enti soppressi.
La disposizione deve comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento dell’INPS e degli enti soppressi di 20 milioni di euro nel 2012, di 50 milioni di euro per il 2013 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014.
Disposizioni in materia pensionistica (art.24)
Clausola di salvaguardia (comma 3)
I lavoratori che entro il 31.12.2011 maturino i requisiti anagrafici e contributivi vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalle nuove regole e conseguono la pensione di vecchiaia e di anzianità, nonché la pensione nel sistema contributivo, secondo le norme previgenti; a tal fine, possono richiedere all’INPS la certificazione di tale diritto.
L’Istituto ha precisato, con il messaggio n.24126 del 20.12.2011, che anche in caso di mancata certificazione del diritto alla pensione, il lavoratore, che entro il 31.12.2011 maturi i prescritti requisiti consegue, in ogni caso, il diritto alla pensione stessa, secondo la normativa antecedente al decreto in esame.
Pensione di vecchiaia ordinaria – parificazione fra uomini e donne (commi 6 e 7)
Dall’1.1.2018 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia fra lavoratrici e lavoratori è parificato. Tale parificazione è stata anticipata rispetto all’1.1.2026 come previsto dalla precedente normativa.
Dall’1.1.2012 per i lavoratori che maturano i requisiti a partire dalla predetta data, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia saranno i seguenti:
a) lavoratrici dipendenti settore privato
1.1.2012-31.12.2013 = 62 anni
1.1.2014-31.12.2015 = 63 anni e 6 mesi
1.1.2016-31.12.2017 = 65 anni
Dall’1.1.2018 = 66 anni
Resta fermo, in ogni caso, l’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita.
b) lavoratrici autonome e parasubordinate
1.1.2012-31.12.2013 = 63 anni e 6 mesi
1.1.2014-31.12.2015 = 64 anni e 6 mesi
1.1.2016-31.12.2017 = 65 anni e 6 mesi
Dall’1.1.2018 = 66 anni.
Resta fermo, in ogni caso, l’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita.
c) lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratrici del pubblico impiego
. Dall’1.1.2012 = 66 anni
d) lavoratori autonomi e parasubordinati
Dall’1.1.2012 = 66 anni
La pensione di vecchiaia si consegue con il requisito contributivo minimo di venti anni. Tale requisito, già in vigore per il sistema misto, è esteso anche al sistema di calcolo contributivo (in precedenza pari a 5 anni).
Per i lavoratori cui si applica il sistema contributivo (cioè la cui contribuzione sia successiva all’1.1.1996) la prestazione è corrisposta a condizione che l’importo della pensione sia almeno pari a 1,5 volte (non più pari a 1,2 volte) l’importo dell’assegno sociale (nel 2012 pari a circa 643 euro mensili).Tale importo è indicizzato.
Il predetto requisito reddituale non è richiesto al compimento dell’età anagrafica di 70 anni, in presenza, comunque, di almeno 5 anni di contributi effettivi.
Deroga per le lavoratrici (comma 15-bis lettera b)
Durante l’iter parlamentare è stata introdotta una particolare deroga al regime sopraindicato. Le sole lavoratrici dipendenti che al 31.12.2012 abbiano almeno 20 anni di contributi ed almeno 60 anni di età possono andare in pensione all’età di 64 anni.
Età minima pensione vecchiaia ordinaria (comma 9)
A decorrere dal 2021, l’età anagrafica minima per la pensione di vecchiaia non può, in ogni caso, essere inferiore a 67 anni.
Resta fermo, in ogni caso, l’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita.
Pensione anticipata (ex pensione di anzianità) (comma 10)
A decorrere dall’1.1.2012 la pensione è erogata esclusivamente ai lavoratori in possesso dell’anzianità contributiva di 42 anni ed un mese per gli uomini e di 41 anni ed un mese per le donne. Non è più previsto né il possesso del requisito anagrafico, né il sistema delle cosiddette quote ( età anagrafica + anzianità contributiva).
A decorrere dall’1.1.2013 il requisito contributivo minimo è elevato a 42 anni e 2 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 2 mesi per le donne
A decorrere dall’1.1.2014 il requisito contributivo minimo è elevato a 42 anni e 3 mesi per gli uomini ed a 41 anni e tre mesi per le donne.
Ai predetti requisiti contributivi sono da aggiungere gli adeguamenti connessi all’incremento della speranza di vita (tre mesi in più a decorrere dall’1.1.2013 ed eventuali ulteriori incrementi a scadenza triennale e biennale).
Sulla quota di pensione relativa all’anzianità contributiva antecedente l’1.1.2012 è applicata una riduzione del 1% (il D.L. prevedeva il 2%) per ogni anno di anticipo rispetto all’età anagrafica di 62 anni. Tale penalizzazione è pari al 2% annuo se l’anticipo supera i due anni.
Qualora l’età di pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è riproporzionata in base al numero dei mesi.
Deroghe (comma 15-bis lettera a)
Durante l’iter parlamentare è stata introdotta una particolare deroga al regime della pensione anticipata. I soli lavoratori dipendenti che al 31.12.2012 abbiano maturato almeno 35 anni di contributi ed almeno 60 anni di età, possono andare in pensione al compimento dell’età anagrafica di 64 anni.
Esclusioni nuove disposizioni (commi 14 e 15)
Come già precisato, sono esclusi dalla nuova normativa tutti coloro che al 31.12.2011 risultino in possesso dei requisiti precedentemente in vigore.
Sono escluse, altresì, le donne che accedono alla pensione di anzianità entro il 31.12.2015 in possesso di 57 anni di età per le dipendenti, 58 anni per le lavoratrici autonome ed almeno 35 anni di contributi, a condizione che l’interessata opti per la liquidazione della pensione interamente con il sistema di calcolo contributivo.
Sono esclusi, altresì nei limiti delle risorse stabilite e delle previste procedure (il D.L. prevedeva invece un numero massimo di 50.000 beneficiari), anche qualora maturino i requisiti pensionistici dopo il 31.12.2011, i seguenti soggetti:
a) lavoratori in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati prima del prima del 4.12.2011 (invece del 31.10.2011) e che maturano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione del’indennità di mobilità;
b) lavoratori in mobilità lunga in base ad accordi collettivi stipulati prima del 4.12.2011 (invece del 31.10.2011);
c) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4.12.2011 (invece del 31.10.2011.
Nel corso dell’iter parlamentare è stato introdotto un limite di spesa. Con decreto interministeriale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le modalità attuative delle esclusioni dalla nuova normativa, ivi compresa la determinazione del numero massimo dei beneficiari nel limite delle risorse, pari a 240 milioni di euro per il 2013, pari a 630 milioni per il 2014, a 1.040 milioni per il 2015, a 1.220 milioni per il 2016, a 1.030 milioni per il 2017, a 610 milioni per il 2018 ed, infine, a 300 milioni per il 2019.
Il monitoraggio del raggiungimento del predetto limite massimo sarà effettuato dagli Enti previdenziali competenti.
Una volta raggiunto tale limite, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento relative a tali fattispecie.
Nell’ambito del predetto limite numerico vanno computati, entro il numero massimo di diecimila, anche i lavoratori posti in mobilità con accordi sindacali stipulati prima del 30.4.2010, nonché i soggetti collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.4.2010 che maturano i requisiti per la pensione a decorrere dall’1.1.2011.
Resta fermo che per i soggetti sopraindicati, che maturano i requisiti dall’1.1.2012, trovano comunque applicazione gli adeguamenti all’incremento della speranza di vita.
Lavori usuranti (comma 17)
In via transitoria, l’agevolazione per i lavoratori che hanno svolto attività usuranti sono limitate agli anni 2008-2011, con l’esclusione del 2012.
Dall’1.1.2012, di conseguenza, l’accesso alla pensione per gli addetti alle attività usuranti sarà possibile al raggiungimento di una quota (somma di età anagrafica ed anzianità contributiva) pari a 96 ( almeno 60 anni di età e almeno 35 anni di contributi). Restano fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita.
La precedente normativa prevedeva invece, dal 2013, l’accesso alla pensione con un’età anagrafica inferiore di tre anni ed una quota inferiore di un valore pari a tre, rispetto ai requisiti introdotti dalla Tabella B della legge 247/2007. Pertanto,per tali lavoratori, la pensione poteva essere conseguita al raggiungimento di quota 94 (invece di 97) e di un’ età pari a 58 anni (invece di 61).
Per i lavoratori che svolgano attività lavorativa notturna, articolata in turni, per almeno sei ore e per meno di 78 giornate l’anno e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo 1.7.2009-31.12.2011, la riduzione dell’età anagrafica non può superare:
a) un anno per coloro che svolgono attività lavorativa notturna per un numero di giornate annue comprese fra 64 e 71;
b) due anni per coloro che svolgono attività lavorativa notturna per un numero di giornate annue comprese fra 72 e 77.
Per i lavoratori che svolgano attività lavorativa notturna, articolata in turni, per almeno sei ore e per meno di 78 giornate l’anno e che maturino i requisiti per l’accesso anticipato dall’1.1.2012, il requisito anagrafico ed il valore della quota, di cui alla Tabella B della legge 247/2007:
a) sono incrementati rispettivamente di 2 anni e di 2 unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giornate annue da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giornate annue da 72 a 77.
Aliquote contributive lavoratori autonomi (comma 22)
Dall’1.1.2012 le aliquote contributive e di computo di artigiani e commercianti sono aumentate dell’1,3% e successivamente dello 0,45% annuo fino a raggiungere il 24% nel 2018. Il D.L. prevedeva invece, un aumento dello 0,3% annuo, fino a raggiungere il 22% nel 2018.
Enti previdenziali privatizzati (comma 24)
Gli enti previdenziali privatizzati, fra i quali anche l’ENASARCO, adottano, entro il 30.6.2012 (il D.L. prevedeva entro il 31.3.2012), misure finalizzate ad assicurare l’equilibrio fra entrate contributive e spese per prestazioni, in base a bilanci tecnici, con un arco temporale di 50 anni.
Qualora gli enti non provvedano entro il predetto termine, troverà applicazione il sistema contributivo pro-rata agli iscritti per le anzianità successive all’1.1.2012 ed un contributo di solidarietà dell’1% per il biennio 2012-2013, a carico dei pensionati.
Perequazione automatica pensioni (comma 25)
Per il biennio 2012-2013 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta, nella misura del 100 per cento, solo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo, nel 2011 pari a circa 1.400 euro mensili. Il D.L. prevedeva la rivalutazione automatica del 100% solo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo, nel 2011 pari a 936 euro mensili.
Per le pensioni superiori al predetto limite che raggiungano il limite stesso mediante la rivalutazione automatica che sarebbe spettata, l’aumento per il predetto biennio verrà comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Fondo interventi occupazione giovanile e femminile (comma 27)
Presso il Ministero del lavoro è istituito un Fondo per finanziare interventi per l’incremento dell’occupazione giovanile e femminile. Tale Fondo è finanziato con 200 milioni di euro per il 2012, con 300 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 240 milioni per il 2015. A tale riguardo il D.L. stanziava 300 milioni a partire dal 2013.
Prelievo su pensioni di importo più elevato (comma 31-bis)
Durante l’iter parlamentare, è stata introdotta una norma sulle pensioni di importo più elevato. Fino al 2014, pertanto, il prelievo sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 200.000 euro è aumentato dal 10 al 15%.