norme welfare e pensioni uscite dalle commissioni parlamentari

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N.B. le modifiche rispetto al testo del D.L. sono in neretto

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

 

Soppressione enti (art.21)

Dall’1.1.2012 l’INPDAP (Istituto previdenziale obbligatorio per i dipendenti pubblici) e l’ENPALS (Ente previdenziale obbligatorio per i lavoratori dello spettacolo) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INPS che succede in tutti i rapporti, attivi e passivi, degli enti soppressi.

La disposizione deve comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento dell’INPS e degli enti soppressi di 20 milioni di euro nel 2012, di 50 milioni di euro per il 2013 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Disposizioni in materia pensionistica (art.24)

 

Clausola di salvaguardia (comma 3)

I lavoratori che entro il 31.12.2011 maturino i requisiti anagrafici e contributivi vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalle nuove regole e conseguono la pensione di vecchiaia e di anzianità, nonché la pensione nel sistema contributivo, secondo le norme previgenti; a tal fine, possono richiedere all’INPS la certificazione di tale diritto.

L’Istituto ha precisato, con il messaggio n.24126 del 20.12.2011, che anche in caso di mancata certificazione del diritto alla pensione, il lavoratore, che entro il 31.12.2011 maturi i prescritti requisiti consegue, in ogni caso, il diritto alla pensione stessa, secondo la normativa antecedente al decreto in esame.

Pensione di vecchiaia ordinaria – parificazione fra uomini e donne (commi 6 e 7)

Dall’1.1.2018 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia  fra lavoratrici e lavoratori è parificato. Tale parificazione è stata anticipata rispetto all’1.1.2026 come previsto dalla precedente normativa.

Dall’1.1.2012 per i lavoratori che maturano i requisiti a partire dalla predetta data, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia saranno i seguenti:

a)      lavoratrici dipendenti settore privato

1.1.2012-31.12.2013 = 62 anni

1.1.2014-31.12.2015 = 63 anni e 6 mesi

1.1.2016-31.12.2017 = 65 anni

Dall’1.1.2018 = 66 anni

Resta fermo, in ogni caso, l’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita.

b)      lavoratrici autonome e parasubordinate

1.1.2012-31.12.2013 = 63 anni e 6 mesi

1.1.2014-31.12.2015 =  64 anni e 6 mesi

1.1.2016-31.12.2017 =  65 anni e 6 mesi

Dall’1.1.2018  = 66 anni.

Resta fermo, in ogni caso, l’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita.

 

c) lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratrici del pubblico impiego

.      Dall’1.1.2012  = 66 anni

d)      lavoratori autonomi e parasubordinati

Dall’1.1.2012 = 66 anni

La pensione di vecchiaia si consegue con il requisito contributivo minimo di venti anni. Tale requisito, già in vigore per il sistema misto, è esteso anche al sistema di calcolo contributivo (in precedenza pari a 5 anni).

Per i lavoratori cui si applica il sistema contributivo (cioè la cui contribuzione sia successiva all’1.1.1996) la prestazione è corrisposta  a condizione che l’importo della pensione sia almeno pari a 1,5 volte (non più pari a 1,2 volte) l’importo dell’assegno sociale (nel 2012 pari a circa 643 euro  mensili).Tale importo è indicizzato.

Il predetto requisito reddituale non è richiesto al compimento dell’età anagrafica di 70 anni, in presenza, comunque,  di almeno 5 anni di contributi effettivi.

Deroga per le lavoratrici (comma 15-bis lettera b)

Durante l’iter parlamentare è stata introdotta una particolare deroga al regime sopraindicato. Le sole lavoratrici dipendenti che al 31.12.2012 abbiano almeno 20 anni di contributi ed almeno 60 anni di età possono andare in pensione all’età di 64 anni.

 

Età minima pensione vecchiaia ordinaria (comma 9)

A decorrere dal 2021, l’età anagrafica  minima per la pensione di vecchiaia non può, in ogni caso, essere inferiore a 67 anni.

Resta fermo, in ogni caso, l’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita.

Pensione anticipata (ex pensione di anzianità) (comma 10)

A decorrere dall’1.1.2012 la pensione è erogata esclusivamente ai lavoratori in possesso dell’anzianità contributiva di 42 anni ed un mese per gli uomini e di 41 anni ed un mese per le donne. Non è più previsto né il possesso del requisito anagrafico, né  il sistema delle cosiddette quote ( età anagrafica + anzianità contributiva).

A decorrere dall’1.1.2013 il requisito contributivo minimo è elevato a 42 anni e 2 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 2 mesi per le donne

A decorrere dall’1.1.2014 il requisito contributivo minimo è elevato a 42 anni e 3 mesi per gli uomini ed a 41 anni e tre mesi per le donne.

Ai predetti requisiti contributivi sono da aggiungere gli adeguamenti connessi all’incremento della speranza di vita (tre mesi in più  a decorrere dall’1.1.2013 ed eventuali ulteriori incrementi a scadenza triennale e biennale).

Sulla quota di pensione relativa all’anzianità contributiva antecedente l’1.1.2012 è applicata una riduzione del 1% (il D.L. prevedeva il 2%) per ogni anno di anticipo rispetto all’età anagrafica di 62 anni. Tale penalizzazione è pari al 2% annuo se l’anticipo supera i due anni.    

Qualora l’età di pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è riproporzionata in base al numero dei mesi.

Deroghe (comma 15-bis lettera a)

Durante l’iter parlamentare è stata introdotta una particolare deroga al regime della pensione anticipata. I soli lavoratori dipendenti che al 31.12.2012 abbiano maturato almeno 35 anni di contributi ed almeno 60 anni di età, possono andare in pensione al compimento dell’età anagrafica di 64 anni.

 

Esclusioni nuove disposizioni (commi 14 e 15)

Come già precisato, sono esclusi dalla nuova normativa  tutti coloro che al 31.12.2011 risultino in possesso dei requisiti precedentemente in vigore.

Sono escluse, altresì, le donne che accedono alla pensione di anzianità entro il 31.12.2015 in possesso di 57 anni di età per le dipendenti, 58 anni per le lavoratrici autonome ed almeno 35 anni di contributi, a condizione che l’interessata opti per la liquidazione della pensione interamente con il sistema di calcolo contributivo.

Sono esclusi, altresì nei limiti delle risorse stabilite e delle previste procedure  (il D.L. prevedeva invece un numero massimo di  50.000 beneficiari), anche qualora maturino i requisiti pensionistici dopo il 31.12.2011, i seguenti soggetti:

a)      lavoratori in mobilità  in base ad accordi sindacali stipulati prima del prima del 4.12.2011 (invece del 31.10.2011) e che maturano i requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione del’indennità di mobilità;

b)      lavoratori in mobilità lunga in base ad accordi collettivi stipulati prima del 4.12.2011 (invece del 31.10.2011);

c)      lavoratori  autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4.12.2011 (invece del 31.10.2011.

Nel corso dell’iter parlamentare è stato introdotto un limite di spesa. Con decreto interministeriale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le modalità attuative delle esclusioni dalla nuova normativa, ivi compresa la determinazione del numero massimo dei beneficiari nel limite delle risorse, pari a 240 milioni di euro per il 2013, pari a 630 milioni per il 2014, a 1.040 milioni per il 2015, a 1.220 milioni  per il 2016, a 1.030 milioni per il 2017, a 610 milioni per il 2018 ed, infine, a 300 milioni per il 2019.

Il monitoraggio del raggiungimento del predetto limite massimo sarà effettuato dagli Enti previdenziali competenti.

Una volta raggiunto tale limite, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento relative a tali fattispecie.

Nell’ambito del predetto limite numerico vanno computati, entro il numero massimo di diecimila, anche i lavoratori posti in mobilità con accordi sindacali stipulati prima del 30.4.2010, nonché i soggetti collocati  in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30.4.2010 che maturano i requisiti per la pensione a decorrere dall’1.1.2011.

Resta fermo che per i soggetti sopraindicati, che maturano i requisiti  dall’1.1.2012, trovano comunque applicazione gli adeguamenti all’incremento della speranza di vita.

 

Lavori usuranti (comma 17)

In via transitoria, l’agevolazione per i lavoratori che hanno svolto attività usuranti sono limitate agli anni 2008-2011, con l’esclusione del 2012.

Dall’1.1.2012, di conseguenza, l’accesso alla pensione per gli addetti alle attività usuranti sarà  possibile al raggiungimento di una quota (somma di età anagrafica ed anzianità contributiva) pari a 96 ( almeno 60 anni di età e almeno 35 anni di contributi). Restano fermi  gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita.

La precedente normativa prevedeva invece, dal 2013, l’accesso alla pensione con un’età anagrafica inferiore di tre anni ed una quota inferiore di un valore pari a tre, rispetto ai requisiti introdotti dalla Tabella B della legge 247/2007. Pertanto,per tali lavoratori, la pensione poteva essere conseguita al raggiungimento di quota 94 (invece di 97) e di un’ età pari a 58 anni (invece di 61).

Per i lavoratori che svolgano attività lavorativa notturna, articolata in turni, per almeno sei ore e per  meno di 78  giornate l’anno e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo 1.7.2009-31.12.2011, la riduzione dell’età anagrafica non può superare:

a)      un anno per coloro che svolgono attività lavorativa notturna per un numero di giornate annue comprese fra 64 e 71;

b)      due anni per coloro che svolgono attività lavorativa notturna per un numero di giornate annue comprese fra 72 e 77.

Per i lavoratori che svolgano attività lavorativa notturna, articolata in turni,  per almeno sei ore e per meno di 78  giornate l’anno e che maturino i requisiti per l’accesso anticipato dall’1.1.2012, il requisito anagrafico ed il valore della quota, di cui alla Tabella B della legge 247/2007:

a)      sono incrementati rispettivamente di 2 anni e di 2 unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giornate annue da 64 a 71;

b)      sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giornate annue da 72 a 77.

Aliquote contributive lavoratori autonomi (comma 22)

Dall’1.1.2012 le aliquote contributive e di computo di artigiani e commercianti sono aumentate dell’1,3% e successivamente dello 0,45% annuo fino a raggiungere il 24% nel 2018. Il D.L. prevedeva invece, un aumento dello 0,3% annuo, fino a raggiungere il 22% nel 2018.

Enti previdenziali privatizzati (comma 24)

Gli enti previdenziali privatizzati, fra i quali anche l’ENASARCO, adottano, entro il 30.6.2012 (il D.L. prevedeva entro il 31.3.2012), misure finalizzate ad assicurare l’equilibrio fra entrate contributive e spese per prestazioni, in base a bilanci tecnici, con un arco temporale di 50 anni.

Qualora gli enti non provvedano entro il predetto termine, troverà applicazione il sistema contributivo pro-rata agli iscritti per le anzianità successive all’1.1.2012 ed un contributo di solidarietà dell’1% per il biennio 2012-2013, a carico dei pensionati.

Perequazione automatica pensioni (comma 25)

Per il biennio 2012-2013 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta, nella misura del 100 per cento, solo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo, nel 2011 pari a  circa 1.400 euro mensili. Il D.L. prevedeva la rivalutazione automatica del 100% solo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo  fino a due volte il trattamento minimo, nel 2011 pari a  936 euro mensili.

Per le pensioni superiori al predetto limite che raggiungano il limite stesso mediante la rivalutazione automatica che sarebbe spettata, l’aumento per il predetto biennio verrà comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Fondo interventi occupazione giovanile e femminile (comma 27)

Presso il Ministero del lavoro è istituito un Fondo per finanziare interventi  per l’incremento dell’occupazione giovanile e femminile. Tale Fondo è finanziato con 200 milioni di euro per il 2012, con 300 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 240 milioni per il 2015. A tale riguardo  il D.L. stanziava 300 milioni  a partire dal 2013.

Prelievo su pensioni di importo più elevato (comma 31-bis)

Durante l’iter parlamentare, è stata introdotta una norma sulle pensioni di importo più elevato. Fino al 2014, pertanto,  il prelievo sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 200.000 euro è aumentato dal 10 al 15%.

 
 
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Ultimi interventi legislativi sul Welfare e sul Lavoro

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Art.1, comma 20 – Età pensionabile donne 

L’elevazione dell’età pensionabile delle lavoratrici del settore privato, nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento è stata anticipata all’1.1.2014, rispetto all’1.1.2016, come previsto dal testo originario del decreto-legge in esame ed all’1.1.2020, come previsto ancor prima dalla manovra di luglio (art.18 del D.L. 98/2011, convertito con la Legge n.111/2011).

Pertanto, per le lavoratrici dipendenti del settore privato e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria nonché della Gestione Separata INPS, la decorrenza dell’incremento di un mese del requisito anagrafico di sessanta anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto ed in quello contributivo,  è anticipata a partire dal 1° gennaio 2014.

Tale requisito anagrafico è incrementato di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Pertanto, l’età pensionabile raggiungerà i 65 anni, a regime, dal 1° gennaio 2026, invece che dall’1.1.2028 come prevedeva il testo originario del decreto-legge in esame e dall’1.1.2032 come previsto dalla manovra di luglio.

Anno Incremento in mesi decorrente dal 1° gennaio dell’anno (rispetto all’anno precedente) Incremento cumulato in mesi
20142015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

12

3

4

5

6

6

6

6

6

6

6

3

13

6

10

15

21

27

33

39

45

51

57

60

Resta ferma la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddette finestre mobili) e di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.

Art.6, comma 6-bis – Contenzioso bonus bebè

 

Nei confronti di coloro che hanno beneficiato del bonus bebè (assegno di mille euro per ogni figlio nato o adottato nel 2005)  senza possedere i prescritti requisiti reddituali, non si applicano le sanzioni penali ed amministrative qualora restituiscano le somme indebitamente percepite entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto periodo e si estinguono a seguito dell’avvenuta restituzione.

Misure a sostegno dell’occupazione

 

Art. 8 – sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

La norma introduce la possibilità che la contrattazione di secondo livello deroghi le previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali per realizzare intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori.

Sono, inoltre, state definite le condizioni necessarie per la legittimità e l’applicabilità dei predetti accordi.

Con riferimento al primo aspetto, è stato previsto che la legittimità sia subordinata alla sottoscrizione da parte di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi delle previsioni di legge e degli accordi interconfederali vigenti (ivi compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sottoscritto fra Confindustria, CGIL, CISL e UIL).

Per quanto concerne, poi, l’applicabilità la norma dispone che siano efficaci nei confronti di tutti i lavoratori interessati solo se sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze.

I predetti accordi potranno riguardare le materie l’organizzazione del lavoro e della produzione riferimento ai seguenti aspetti:

a)     impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie;

b)     mansioni del lavoratore, classificazione e inquadramento del personale;

c)     contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

d)     disciplina dell’orario di lavoro;

e)     modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

La norma, inoltre, riconosce altresì forza giuridica generale ai contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, sottoscritto fra Confidustria, CGIL, CISL e UIL, a condizione che siano stati approvati con votazione a maggioranza dei lavoratori.

 

Art. 9 – Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

La modifica dell’art. 5 della L. n. 68/1999, permetterà di rispettare gli obblighi di assunzione  di lavoratori disabili a livello nazionale.

Pertanto, i datori di lavoro privati che abbiano alle loro dipendenze lavoratori occupati in diverse unità produttive potranno realizzare automaticamente la procedura di compensazione territoriale, comunicandola ai servizi competenti delle province in cui si trovano le unità produttive mediante l’invio del prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, L. n. 68/99, da cui si evince l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale.

La medesima possibilità con l’identica procedura è stata prevista, inoltre, per i gruppi di imprese che potranno effettuare la compensazione, ferma restando la quota di riserva per ciascuna singola impresa, anche nell’ambito del gruppo stesso.

Art. 10 – Fondi interprofessionali per la formazione continua

 

La previsione amplia i beneficiari degli interventi di formazione continua, riconoscendo ai Fondi interprofessionali la possibilità di promuovere azioni di formazione per gli apprendisti e per i lavoratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto.

Art. 11 – Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini

La norma detta una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, prevedendo che i tirocini formativi e di orientamento non curriculari abbiano una durata non superiore a 6 mesi, comprese le eventuali proroghe, e che possano essere promossi esclusivamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.

I suddetti limiti non operano, tuttavia, nei confronti di talune tipologie di soggetti, quali i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i detenuti ammessi a misure alternative di detenzione, quelli promossi a favore degli immigrati, nell’ambito del decreto flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, nonché quelli rivolti a soggetti svantaggiati destinatari di specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro.

 

Art. 12 – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La previsione introduce quale ulteriore ipotesi di reato quella di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che si aggiunge a quelle già esistenti per i casi di esercizio senza autorizzazione delle attività di somministrazione e intermediazione di manodopera.

In particolare, la norma, nel considerare sia la fattispecie della mediazione abusiva, che quella svolta da soggetti autorizzati, determina quale elemento distintivo del reato lo sfruttamento (rinvenibile anche nel caso di violazione sistematica delle norme di tutela del lavoro di legge o di contratto), la violenza, la minaccia o l’intimidazione dei lavoratori.

La sanzione prevista è la reclusione da 5 ad 8 anni a cui si aggiunge la multa da euro 1.000 a 2.000 per ciascun lavoratore reclutato.

 

 

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Inps – Incentivo per l’assunzione di giovani genitori

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L’Inps,con la circolare n. 115 del 5 settembre c.a., informa che, come previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 è stata istituita, presso l’Istituto, la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” nella quale possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di una stabile occupazione.

Tale banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese private che provvedano ad assumere, con un contratto a tempo indeterminato, anche parziale, le persone iscritte alla banca dati stessa.

I requisiti, che devono sussistere congiuntamente alla data di presentazione della domanda, per iscriversi alla suddetta banca dati sono: 

età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
essere genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – ovvero affidatari di minori;
essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:
– lavoro subordinato a tempo determinato
– lavoro in somministrazione
– lavoro intermittente
– lavoro ripartito
– contratto di inserimento
– collaborazione a progetto o occasionale
– lavoro accessorio
– collaborazione coordinata e continuativa.
 
La domanda d’iscrizione può essere presentata anche da  una persona cessata da uno dei rapporti sopra indicati; in tal caso ulteriore requisito è la registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.
 
I soggetti aventi diritto potranno iscriversi alla banca dati a decorrere dalla data di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

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Contrattare. Più che dove direi come, cosa e perché…

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Riflettere sui livelli della contrattazione è importante soprattutto per cercare di trovare risposte adeguate ai problemi delle imprese e dei lavoratori, oggi.
Un modello basato esclusivamente sul Contratto Nazionale, con vincoli e regole uguale per tutti, non regge più soprattutto se ad esso si sommano vincoli e regole della contrattazione aziendale o di secondo livello.
Negli anni si è costruito un sistema rigido sia sul piano economico che normativo assolutamente inadatto ad affrontare le sfide che il mercato impone.
Affrontare i nodi strutturali che questo sistema determina non sarà facile.
Confindustria ha proposto e concordato con le OO.SS un nuovo modello che dovrebbe ruotare intorno all’azienda e alle sue esigenze specifiche, sostanzialmente alternativo al CCNL.
Questa scelta consentirebbe alle parti di decidere cosa concordare su tutte le materie che riguardano l’impresa, le sue esigenze di produzione, la qualità e la quantità di lavoro necessario e il relativo corrispettivo economico.
Un modello certamente più adatto ad alcune grandi imprese ma che, non necessariamente, si dimostrerà più efficace rispetto ad altri modelli che possono essere rivisitati e approfonditi soprattutto perché non risolve il problema del conflitto e quindi dei rapporti di forza che restano, purtroppo, l’elemento vincolante per dirimere le questioni poste dalle parti.
In altre parole non si è affrontato il problema principale.
Se le relazioni sindacali si basano esclusivamente sulla logica dei rapporti di forza poco importa se questi si esercitano al centro o in periferia, o chi vince oggi, perché costringono le parti in una continua logica di arretramento e di avanzamento che non modifica la cultura del conflitto.
L’impresa nazionale, anche per gli effetti della globalizzazione è sempre più un luogo dove le parti, pur nel rispetto di una logica di difesa dei propri interessi, si tutelano creando una ricchezza condivisa e un clima che deve essere necessariamente positivo.
Altrimenti perdono entrambi.
Nel Terziario la scelta che abbiamo fatto, per arrivare allo stesso risultato è di partire dalla riaffermazione del ruolo centrale del CCNL.
In sede di rinnovo abbiamo stabilito quali materie sono indisponibili e quali derogabili a livello territoriale o aziendale in funzione di problemi specifici.
Dal CCNL discende la bilateralità che offre, a livello centrale e territoriale, risposte importanti sotto diversi aspetti.
Nel nostro comparto un modello decentrato alternativo minerebbe un sistema che, al contrario, risponde bene alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.
Un sistema da innovare ma che più di altri risponde alle esigenze di piccole e grandi imprese, settori e problematiche differenti che oggi coinvolge quasi tre milioni di lavoratori. Non è un caso che il sistema bilaterale che discende dal nostro contratto ha tenuto nonostante la decisione della Filcams CGIL di non firmare il Contratto stesso!
Questa cultura, tipica del terziario, di anteporre le esigenze concrete alle posizioni ideologiche dovrebbe essere un punto d’approdo per tutto il sistema delle relazioni sindacali nel nostro Paese.
Ricorrere a scorciatoie metodologiche serve a poco.
Se non si ha il coraggio di aprire un dibattito vero su questo tema è almeno importante che chi è più avanti, come noi, possa continuare a sperimentare modelli più avanzati, accettare e rilanciare nuove sfide e uscire definitivamente da una cultura superata e non più in grado di evolvere.
Per questo motivo noi siamo pronti a mettere a disposizione del Paese le nostre proposte che fanno perno su di una nuova centralità di un Contratto nazionale certamente più snello ma con, al proprio interno regole chiare, rinvii definiti e materie disponibili e indisponibili per i diversi livelli contrattuali.

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il nuovo contributo di solidarietà

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In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui  redditi di cui  all’articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente articolo e quelle contenute nei citati articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, articolo 18, comma 22-bis, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,  l’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma può essere prorogata anche per gli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.”.

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Lavoratori stranieri

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Ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini

Nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011, è pubblicato il Decreto 11 luglio 2011 con il quale il Ministero del Lavoro individua in 10.000 unità il contingente annuo relativo all’ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini. 

Le quote sono così suddivise:
5.000 unità per la partecipazione a corsi di formazione professionale di durata non superiore a 24 mesi,
5.000 unità da ripartite tra le regione e province autonome, per tirocini formativi e d’orientamento.

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