Premi di risultato

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Detassazione – Pubblicato il DPCM per le somme erogate nel 2013 a titolo di retribuzione di produttività

È stato pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale del 39 marzo 2013, n. 75 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante le agevolazioni fiscali per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro.

In particolare, il decreto definisce l’oggetto e la misura dell’agevolazione, le voci retributive detassabili e le procedure di monitoraggio degli accordi di secondo livello.

Oggetto e misura dell’agevolazione

Il decreto prevede che, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, sono soggette a una imposta sostitutiva pari al 10%. L’imposta sostitutiva trova applicazione, nel limite di euro 2.500 lordi, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2012 ad euro 40.000, al lordo delle somme già assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva agevolata ai sensi della normativa di riferimento.

Voci retributive detassabili

Il decreto prevede due canali di accesso alla detassazione.

Il primo canale riguarda le voci retributive erogate in esecuzione di contratti collettivi di secondo livello, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività, redditività, efficienza o innovazione.

Si ritiene tuttavia, che al momento non ci siano ancora sufficienti elementi di certezza interpretativa per replicare l’esperienza degli accordi territoriali, sottoscritti negli anni passati, con gli elementi ivi contenuti, che facevano riferimento ad accordi quadro a livello nazionale.

Ferma restando la necessità dei chiarimenti di cui sopra, sembrano rientrare in questa tipologia i premi di risultato collegati ad obiettivi variabili definiti dalla contrattazione collettiva di rilevanza aziendale o territoriale, nonché gli accordi di secondo livello che nell’attivare gli strumenti di flessibilità definiti dal CCNL facciano espresso riferimento ad obiettivi di produttività, redditività, efficienza e innovazione.

Il secondo canale riguarda, invece, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti aziendali o territoriali che prevedono l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento individuate dal decreto:

orario di lavoro;
ferie;
nuove tecnologie;
mansioni.
In attesa degli opportuni chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti, la complessità delle disposizioni introdotte dal DPCM, in ordine a questa seconda ipotesi, impone un particolare approfondimento, anche a ragione dell’espresso richiamo, nelle premesse, dell’accordo del 21 novembre 2012, il quale prevede che tale seconda “voce retributiva”, venga individuata all’interno delle quote di aumento salariale previste dal contratto nazionale (IPCA).

Procedure di monitoraggio

Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure per l’incremento della produttività e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del decreto, viene previsto l’obbligo per i datori di lavoro di depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato rispetto alle disposizioni del decreto.

Si fa riserva di fornire ulteriori dettagli sulle modalità applicative del decreto non appena il Ministero del Lavoro e l’Agenzia delle Entrate forniranno gli opportuni chiarimenti operativi.

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