L’Inps, con circolare n. 89 del 26 giugno c.a., ha precisato che in caso di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto, la dizione “aventi diritto”, riportata dall’articolo 2 della Legge n. 297/1982, deve ricomprendere, nel novero dei soggetti titolati a presentare la domanda di intervento, non soltanto gli eredi del lavoratore ma, come da indicazioni della Corte di Cassazione, anche le società finanziarie e gli altri cessionari a titolo oneroso del TFR.