L’avevo scritto ai tempi del licenziamento avvenuto in PAM di un cassiere che tanto aveva fatto discutere la rete. I provvedimenti disciplinari che avvengono quotidianamente prevedono una procedura precisa a tutela del lavoratore coinvolto e dell’azienda. E comunque alla fine resta sempre la possibilità di ricorrere in magistratura per vedere tutelati i propri diritti. La rete è un po’ come la macchinetta del caffè in azienda. Ci si scalda inutilmente su torti e ragioni, si lanciano anatemi che lasciano il tempo che trovano, si minacciano addirittura boicottaggi che restano sulla carta, e poi, dopo qualche giorno, tutto ritorna esattamente al punto di partenza. Allora il giudice diede ragione al lavoratore, nel caso avvenuto nel supermercato modenese un altro giudice si è pronunciato in favore del provvedimento aziendale. Fatti di vita ordinaria nei punti vendita che vengono spesso raccontati come avvenimenti eccezionali da chi in un supermercato ci entra solo lo stretto necessario per fare qualche acquisto.
Allora un sindacalista CGIL era intervenuto in modo, definito da me “grottesco”, perché aveva cercato di trasformare un criticabilissimo provvedimento aziendale in una macchinosa strategia finalizzata a ridurre l’organico in una realtà di oltre diecimila addetti. Una evidente “provocazione” sparata a caso per provare ad alzare la temperatura sociale interna e per creare consenso intorno al caso. Nessuno tra i colleghi del lavoratore allora l’aveva accolta al punto tale che lo stesso, ottenuta la ragione, ha scelto l’indennizzo alternativo al rientro. PAM è un’azienda che ha i suoi problemi. Ha un buon gruppo dirigente ma qualcosa non deve aver funzionato nel passaggio generazionale. L’eccessivo nervosismo gestionale e la difficoltà a reagire, a propria tutela, sul piano della comunicazione esterna lo dimostrano.
Solo qualche giorno fa, la notizia di una cinquantenne caporeparto in un supermercato di Occhiobello, nel ferrarese sorpresa a giocare a padel in una palestra della provincia, con il dito rotto. Sebbene non si trovasse nella fascia oraria di controllo, il datore di lavoro, venuto a conoscenza della situazione, aveva deciso di avviare un procedimento disciplinare che si è poi concluso con il licenziamento della donna. Considerando che la partita a padel era stata effettuata al di fuori dell’orario di visita fiscale, la donna ha impugnato il provvedimento da lei ritenuto eccessivo. Poche settimane fa, il giudice ha ritenuto il licenziamento illegittimo (pur senza reintegro), condannando parallelamente la società al pagamento di una somma di denaro corrispondente a 18 mensilità.
Ovviamente anche questa volta il titolo dei giornali si concentra sulla scarsa entità del danno: “Licenziata per uno scolapasta e una pentola!”. Allora era la presenza luciferina del famoso cliente mascherato. Nell’altra un semplice dito rotto. L’effetto wow! è indispensabile per eccitare le giurie di Google. Il fatto delle pentole, uscito in questi giorni, è avvenuto nel 2024 e, dopo la conclusione del classico procedimento disciplinare, la lavoratrice era stata licenziata. La donna ha deciso legittimamente di impugnare in Tribunale il provvedimento della società. Nei giorni scorsi il giudice del lavoro, Vincenzo Conte, ha rigettato il suo ricorso, condannandola anche a 1.500 euro di spese legali. La società si è difesa contestando alla ricorrente la mancata registrazione alla cassa di due prodotti, uno scolapasta e una pentola wok, del valore complessivo di 30,52 euro, imputando alla stessa lavoratrice «di aver posto in essere, per due volte consecutive, il medesimo gesto, portando a sé tali beni, cioè verso il proprio corpo, al fine di non fare leggere il codice a barre da parte del lettore ottico della cassa».
Una cifra modesta che, tuttavia, non ha avuto alcun peso nella valutazione del giudice: ciò che ha determinato il licenziamento aziendale, e la sua conferma in giudizio, è stato il comportamento considerato intenzionale e non un semplice errore. Nella registrazione video si vedrebbe la ricorrente raccogliere la pentola e lo scolaposate dal nastro e attirarli a sé, sottraendoli dal raggio di azione del lettore ottico integrato nel pianale di cassa. Solo al termine dell’operazione di cassa, sempre secondo il Tribunale di Modena, una volta chiuso lo scontrino, è intervenuto il vigilante che ha riscontrato l’omessa registrazione dei due articoli.
Si legge infatti in sentenza: «Dal filmato emerge chiaramente come non si sia trattata di una disattenzione momentanea, poiché la lavoratrice ha spostato in modo evidente i due prodotti dal nastro e li ha portati, immotivatamente, vicino al proprio corpo, alzandoli al di sopra del piano di cassa». Tutte le altre operazioni di cassa poi sarebbero invece state eseguite correttamente e la restante merce è stata fatta scorrere lungo il nastro trasportatore fino al lettore ottico posizionato della postazione di lavoro della cassiera. «Il contegno complessivo della signora, scrivono i giudici modenesi, non giustificato da eventi di forza maggiore o da compromissioni delle facoltà mentali e visive, porta a ritenere sussistente una volontà dolosa della lavoratrice».
Un punto centrale della sentenza riguarda il rapporto fiduciario, elemento fondante nella mansione di cassiera. Il Tribunale lo sottolinea. Il danno alla fiducia non è determinato dal valore della merce sottratta alla registrazione, ma dalla natura dell’atto: per chi opera alla cassa, la corretta contabilizzazione degli acquisti rappresenta un obbligo imprescindibile. Un comportamento doloso, anche se relativo a importi modesti, compromette irrimediabilmente il rapporto tra lavoratore e azienda. Inoltre, il fatto che la mancata registrazione abbia riguardato non un singolo imprevisto, ma due operazioni consecutive, ha ulteriormente rafforzato la gravità della condotta. Alla luce di questi elementi, il Tribunale ha confermato la piena legittimità del licenziamento per giusta causa. La sentenza chiude la vicenda in primo grado, ma la dipendente potrà eventualmente impugnare la decisione nei gradi successivi.



