Premi di risultato

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Decontribuzione – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile c.a., il Decreto 27 dicembre 2012 il quale determina, per l’anno 2012, la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (decontribuzione).

In attesa delle relative istruzioni dell’Inps, si riportano, di seguito, i principali contenuti.

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi (art. 1)
Lo stanziamento è confermato nelle seguenti misure:
62,5% per la contrattazione aziendale;
37,5% per la contrattazione territoriale.
Ambito di applicazione (art.2 )
L’agevolazione interessa i premi di risultato relativi all’anno 2012 e la percentuale di decontribuzione da applicare alla retribuzione annua del lavoratore è pari al 2,25%.

Per beneficiare dello sgravio i contratti devono soddisfare i seguenti requisiti:
essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro. Per i contratti che non sono stati depositati in precedenza, è possibile usufruire dello sgravio a condizione che gli stessi siano consegnati alla DPL entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore del citato decreto;
prevedere erogazioni correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività aziendale.
Lo sgravio non è concesso alle aziende che non siano in regola con le norme in materia contributiva (DURC) e contrattuale.

Procedure (art. 3)
L’ammissione al beneficio avverrà a seguito di presentazione della domanda all’INPS, esclusivamente per via telematica.

La domanda deve indicare necessariamente:
i dati identificativi dell’azienda;
la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
la data di avvenuto deposito del predetto contratto presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
ogni altra indicazione eventualmente richiesta dall’INPS.
Modalità di ammissione (art. 4)
L’ammissione allo sgravio decorre dal 60° giorno successivo al termine fissato dall’Inps per la presentazione delle relative istanze.
Qualora le risorse disponibili (650 milioni di euro) non risultassero sufficienti, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse, l’Inps ridurrà la percentuale del beneficio proporzionalmente all’eccedenza del tetto di spesa, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.

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