Detassazione – Le prime indicazioni del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15/2013 ha fornito le indicazioni operative necessarie all’applicazione del DPCM del 22 gennaio 2013 in materia di detassazione degli accordi di secondo livello, di seguito si forniscono i contenuti di maggior rilevanza del provvedimento.
Legittimazione alla sottoscrizione degli accordi di secondo livello territoriale o aziendale
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione gli accordi collettivi devono essere sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sia nella forma delle RSA che delle RSU.
Le aziende prive di rappresentanze sindacali potranno sottoscrivere gli accordi con una o più associazione dei lavoratori a livello territoriale.
La circolare precisa, inoltre, che tutti gli accordi di secondo livello dovranno essere sottoscritti organizzazioni sindacali in possesso del grado di rappresentatività richiesto e che non potranno essere fatti valere, ai fini della applicabilità dell’agevolazione, contratti collettivi nazionali di categoria.
A tale proposito occorre rilevare la prima sostanziale differenza di impostazione rispetto alle disposizioni degli anni passati, in quanto ciò non consente più la sottoscrizione di accordi quadro a livello nazionale per l’individuazione dei parametri di produttività comuni a tutti gli eventuali accordi territoriali.
Definizione di retribuzione di produttività
La circolare del Ministero si sofferma poi sulla definizione della “retribuzione di produttività” ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato fornita dal Decreto: “per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”. Secondo l’interpretazione del Ministero, si tratta di voci retributive separatamente valorizzate all’interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa.
Più in particolare, tali voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una “efficientazione” aziendale. Tali voci retributive possono infatti far riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazione. In ogni caso, precisa il Ministero, deve trattarsi di importi collegati ad indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare.
A titolo puramente esemplificativo, la circolare fornisce un elenco di fattori a cui tali voci possono essere collegate:
all’andamento del fatturato;
ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro;
ai minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie;
alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL);
a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;
a premi di rendimento o produttività, ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall’azienda come: a ciclo continuo, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche;
ai ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un miglioramento della produttività come sopra specificato.
Inoltre, il Ministero precisa che qualora ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produttività, gli accordi collettivi territoriali o aziendali prevedano, in particolare:
modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda;
modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai Ccnl e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro, tali modifiche potranno comportare l’applicazione della agevolazione sulle corrispondenti quote orarie ed eventuali maggiorazioni, agevolazione cumulabile con quella riconosciuta sui premi di produttività.
In via alternativa, il Decreto introduce una ulteriore definizione di produttività, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano – congiuntamente – l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti aree: orario di lavoro, ferie, nuove tecnologie e mansioni. Secondo il Ministero, tali interventi migliorativi possono dunque consistere, anche in tal caso a titolo puramente esemplificativo, nella introduzione di turnazioni orarie che consentano un più efficiente utilizzo delle strutture produttive, unitamente alla distribuzione delle ferie che consenta un utilizzo continuativo delle stesse strutture, nonché in una più ampia fungibilità delle mansioni tale da consentire un impiego più flessibile del personale.
Il Ministero evidenzia che le due nozioni di retribuzione di produttività possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo e pertanto appare possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, pur sempre nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto in ordine all’applicabilità dell’agevolazione. In ogni caso, prosegue il Ministero, va osservato che la corrispondenza delle voci retributive introdotte alle finalità volute dal Legislatore rappresenta un elemento di esclusiva valutazione da parte della contrattazione collettiva, cosicché l’agevolazione non può ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti.
Procedure di deposito e monitoraggio degli accordi
L’art. 3 del Decreto prevede l’obbligo per i datori di lavoro di depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato rispetto alle disposizioni del decreto.
Sul punto, il Ministero chiarisce che, per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Decreto, il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti decorre da tale data. In ogni caso l’agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione. In altre parole, per un contratto sottoscritto pertanto il 1° febbraio sarà possibile applicare l’agevolazione solo a partire da tale mese, senza possibilità di far retroagire l’efficacia delle previsioni collettive.
Ovviamente tale previsione non si applica alle voci retributive corrisposte solo al termine di un periodo annuale (ad es. corresponsione di premi di produttività sulla base delle risultanze circa il realizzarsi di obiettivi su base annuale). Inoltre, per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l’erogazione di una retribuzione di produttività, sarà possibile l’applicazione dell’agevolazione sin da 1° gennaio del corrente anno; in tal caso la autodichiarazione sarà evidentemente volta a confermare la corrispondenza dei contenuti del contratto con le condizioni stabilite dal Decreto.
Quanto alla autodichiarazione di conformità da allegare ai contratti depositati, il Ministero ritiene che la stessa possa essere ricompresa all’interno dei contratti stessi e non necessariamente in un atto separato. Per i contratti già depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro a qualsiasi titolo sarà sufficiente che l’autodichiarazione indichi gli estremi di tali contratti, senza necessità di un nuovo deposito.
L’autodichiarazione potrà essere inviata alla DTL anche tramite posta certificata e la data dell’invio sarà equiparata al deposito.