Ripristinato l’incentivo per l’assunzione di donne residenti in aree svantaggiate e disoccupate da almeno sei mesi

L’Inps, con messaggio n. 6319 del 29 luglio c.a., ripristina gli incentivi per l’assunzione di “donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate, previsti dall’articolo 4, comma 11, della legge n. 92/12, effettuate dal primo luglio 2014 in quanto la Carta degli aiuti a finalità regionale, che individuava le Regioni destinatarie dei finanziamenti, rimane valida fino all’adozione della nuova Carta.

Sgravi contrattazione 2 livello

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2014, il Decreto 14 febbraio 2014 il quale determina, per l’anno 2014, la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello (prevista dai contratti collettivi aziendali, territoriali), oggetto dello sgravio contributivo (decontribuzione).

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi (art.1)

Lo stanziamento è confermato nelle seguenti misure:

– 62,5% per la contrattazione aziendale;
– 37,5% per la contrattazione territoriale.

Ambito di applicazione (art.2)

L’agevolazione interessa i premi di risultato corrisposti nell’anno 2013 con effetto dal 1° gennaio 2014.

La percentuale di decontribuzione da applicare alla retribuzione annua del lavoratore è pari al 2,25%.

Per beneficiare dello sgravio i contratti devono soddisfare i seguenti requisiti:

essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro. E’ possibile usufruire dello sgravio anche per i contratti che non siano stati depositati in precedenza, a condizione che gli stessi siano consegnati alla DPL entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto;
prevedere erogazioni correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività aziendale.
Procedure (art.3)

Le aziende possono presentare all’Inps domanda di ammissione al beneficio, esclusivamente per via telematica.

Modalità di ammissione (art.4)

L’ammissione allo sgravio decorre dal 60° giorno successivo al termine fissato dall’Inps per la presentazione delle relative istanze. A tal fine, l’Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

Detassazione premi di produttività

Sottoscritto l’accordo per la provincia di Milano applicabile dalle aziende associate

Il 5 maggio 2014 è stato sottoscritto tra Confcommercio e le Organizzazioni sindacali nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil l’Accordo Quadro relativo alla detassazione 2014, per il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi.

La stesura di tale accordo ha consentito la sottoscrizione, il 23 maggio, dell’Accordo Territoriale valido per la provincia di Milano.

L’accordo consente esclusivamente alle imprese associate ad Unione Confcommercio Milano-Lodi-Monza e Brianza di assoggettare al regime di tassazione agevolata le somme erogate in relazione alle quote retributive/compensi//maggiorazioni/premi di rendimento e/o produttività collegate a indicatori quantitativi, nonché a eventuali altre prestazioni lavorative diverse rispetto ai sistemi di orario di lavoro applicati in azienda nei limiti e alle condizioni previste dal DPCM 19 febbraio 2014.

Le aziende aderenti a Unione Confcommercio MI-LO-MB potranno, pertanto, applicare ai loro dipendenti la detassazione, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l’azienda.

La detassazione potrà essere applicata anche alla retribuzione di produttività corrisposta nel 2014 prima della sottoscrizione dell’accordo territoriale; tale accordo, infatti, richiama esplicitamente quanto previsto lo scorso anno.

Pertanto, il datore di lavoro, che abbia per ragioni di prudenza assoggettato a tassazione ordinaria retribuzioni rientranti – da una verifica successiva – nei presupposti stabiliti dall’accordo in oggetto e quindi potenzialmente assoggettabili al regime sostitutivo, potrà applicare l’imposta sostitutiva con la prima retribuzione utile e recuperare il versamento delle ritenute operate in eccesso.

A breve saranno disponibili anche gli accordi per le provincie di Lodi e di Monza e Brianza, nonché l’accordo per le aziende associate che applicano altri CCNL.

Bonus 80 euro: le istruzioni per la riduzione del cuneo fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile, il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, il quale ha introdotto, limitatamente al periodo di imposta 2014, un bonus irpef a favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo compreso tra 8.000 e 26.000 euro, che sarà riconosciuto dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di maggio.

L’importo del bonus è di 640 euro (80 euro mensili) per i possessori di un reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 8/E del 28 aprile c.a., ha fornito le prime precisazioni in merito al riconoscimento del bonus ai titolari di reddito di lavoro dipendente, la cui imposta lorda su tali redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

In particolare, nel documento si sottolinea che:

il bonus verrà riconosciuto automaticamente dai datori di lavoro senza che i beneficiari ne facciano esplicita richiesta;
il reddito complessivo, rilevante al fine dell’erogazione del bonus, va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
il credito dovrà essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno, quindi in caso di rapporti di lavoro inferiori all’anno il credito è riproporzionato in base al numero di giorni lavorati;
il sostituto d’imposta, al fine di erogare il bonus, utilizza l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ritenute relative all’Irpef, alle addizionali regionale e comunale, .). In caso di incapienza del monte ritenute il datore di lavoro utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali.

Al via la detassazione dei premi di produttività per il 2014

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante le agevolazioni fiscali per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro.

Il decreto prevede che, per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, sono soggette a una imposta sostitutiva pari al 10%.

L’imposta sostitutiva trova applicazione, nel limite di euro 3.000 lordi, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2013 ad euro 40.000, al lordo delle somme già assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta sostitutiva agevolata ai sensi della normativa di riferimento.

Le norme che individuano le voci retributive detassabili sono quelle relative al 2013, già contenute nel DPCM 22 gennaio 2013, che viene espressamente richiamato art. 1, comma 4 del nuovo decreto.

È fissato un monitoraggio, entro il 30 giugno, sull’andamento dell’agevolazione anche al fine dell’eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione.

Ci riserviamo di tornare sull’argomento non appena perverranno i necessari ed opportuni chiarimenti da parte dei competenti Ministeri.

Premi di risultato

Detassazione – Le prime indicazioni del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15/2013 ha fornito le indicazioni operative necessarie all’applicazione del DPCM del 22 gennaio 2013 in materia di detassazione degli accordi di secondo livello, di seguito si forniscono i contenuti di maggior rilevanza del provvedimento.

Legittimazione alla sottoscrizione degli accordi di secondo livello territoriale o aziendale

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione gli accordi collettivi devono essere sottoscritti da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sia nella forma delle RSA che delle RSU.

Le aziende prive di rappresentanze sindacali potranno sottoscrivere gli accordi con una o più associazione dei lavoratori a livello territoriale.

La circolare precisa, inoltre, che tutti gli accordi di secondo livello dovranno essere sottoscritti organizzazioni sindacali in possesso del grado di rappresentatività richiesto e che non potranno essere fatti valere, ai fini della applicabilità dell’agevolazione, contratti collettivi nazionali di categoria.

A tale proposito occorre rilevare la prima sostanziale differenza di impostazione rispetto alle disposizioni degli anni passati, in quanto ciò non consente più la sottoscrizione di accordi quadro a livello nazionale per l’individuazione dei parametri di produttività comuni a tutti gli eventuali accordi territoriali.

Definizione di retribuzione di produttività

La circolare del Ministero si sofferma poi sulla definizione della “retribuzione di produttività” ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato fornita dal Decreto: “per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”. Secondo l’interpretazione del Ministero, si tratta di voci retributive separatamente valorizzate all’interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa.

Più in particolare, tali voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una “efficientazione” aziendale. Tali voci retributive possono infatti far riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazione. In ogni caso, precisa il Ministero, deve trattarsi di importi collegati ad indicatori quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare.

A titolo puramente esemplificativo, la circolare fornisce un elenco di fattori a cui tali voci possono essere collegate:

all’andamento del fatturato;
ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro;
ai minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie;
alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL);
a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;
a premi di rendimento o produttività, ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall’azienda come: a ciclo continuo, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche;
ai ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un miglioramento della produttività come sopra specificato.
Inoltre, il Ministero precisa che qualora ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produttività, gli accordi collettivi territoriali o aziendali prevedano, in particolare:

modifiche alla distribuzione degli orari di lavoro esistenti in azienda;
modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dai Ccnl e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro, tali modifiche potranno comportare l’applicazione della agevolazione sulle corrispondenti quote orarie ed eventuali maggiorazioni, agevolazione cumulabile con quella riconosciuta sui premi di produttività.
In via alternativa, il Decreto introduce una ulteriore definizione di produttività, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano – congiuntamente – l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti aree: orario di lavoro, ferie, nuove tecnologie e mansioni. Secondo il Ministero, tali interventi migliorativi possono dunque consistere, anche in tal caso a titolo puramente esemplificativo, nella introduzione di turnazioni orarie che consentano un più efficiente utilizzo delle strutture produttive, unitamente alla distribuzione delle ferie che consenta un utilizzo continuativo delle stesse strutture, nonché in una più ampia fungibilità delle mansioni tale da consentire un impiego più flessibile del personale.

Il Ministero evidenzia che le due nozioni di retribuzione di produttività possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo e pertanto appare possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, pur sempre nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto in ordine all’applicabilità dell’agevolazione. In ogni caso, prosegue il Ministero, va osservato che la corrispondenza delle voci retributive introdotte alle finalità volute dal Legislatore rappresenta un elemento di esclusiva valutazione da parte della contrattazione collettiva, cosicché l’agevolazione non può ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti.

Procedure di deposito e monitoraggio degli accordi

L’art. 3 del Decreto prevede l’obbligo per i datori di lavoro di depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato rispetto alle disposizioni del decreto.

Sul punto, il Ministero chiarisce che, per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Decreto, il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti decorre da tale data. In ogni caso l’agevolazione non potrà applicarsi per il periodo anteriore alla data di sottoscrizione del contratto collettivo al quale è data esecuzione. In altre parole, per un contratto sottoscritto pertanto il 1° febbraio sarà possibile applicare l’agevolazione solo a partire da tale mese, senza possibilità di far retroagire l’efficacia delle previsioni collettive.

Ovviamente tale previsione non si applica alle voci retributive corrisposte solo al termine di un periodo annuale (ad es. corresponsione di premi di produttività sulla base delle risultanze circa il realizzarsi di obiettivi su base annuale). Inoltre, per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l’erogazione di una retribuzione di produttività, sarà possibile l’applicazione dell’agevolazione sin da 1° gennaio del corrente anno; in tal caso la autodichiarazione sarà evidentemente volta a confermare la corrispondenza dei contenuti del contratto con le condizioni stabilite dal Decreto.

Quanto alla autodichiarazione di conformità da allegare ai contratti depositati, il Ministero ritiene che la stessa possa essere ricompresa all’interno dei contratti stessi e non necessariamente in un atto separato. Per i contratti già depositati presso le Direzioni territoriali del lavoro a qualsiasi titolo sarà sufficiente che l’autodichiarazione indichi gli estremi di tali contratti, senza necessità di un nuovo deposito.

L’autodichiarazione potrà essere inviata alla DTL anche tramite posta certificata e la data dell’invio sarà equiparata al deposito.

Premi di risultato

Decontribuzione – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile c.a., il Decreto 27 dicembre 2012 il quale determina, per l’anno 2012, la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (decontribuzione).

In attesa delle relative istruzioni dell’Inps, si riportano, di seguito, i principali contenuti.

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi (art. 1)
Lo stanziamento è confermato nelle seguenti misure:
62,5% per la contrattazione aziendale;
37,5% per la contrattazione territoriale.
Ambito di applicazione (art.2 )
L’agevolazione interessa i premi di risultato relativi all’anno 2012 e la percentuale di decontribuzione da applicare alla retribuzione annua del lavoratore è pari al 2,25%.

Per beneficiare dello sgravio i contratti devono soddisfare i seguenti requisiti:
essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro. Per i contratti che non sono stati depositati in precedenza, è possibile usufruire dello sgravio a condizione che gli stessi siano consegnati alla DPL entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore del citato decreto;
prevedere erogazioni correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati dell’andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività aziendale.
Lo sgravio non è concesso alle aziende che non siano in regola con le norme in materia contributiva (DURC) e contrattuale.

Procedure (art. 3)
L’ammissione al beneficio avverrà a seguito di presentazione della domanda all’INPS, esclusivamente per via telematica.

La domanda deve indicare necessariamente:
i dati identificativi dell’azienda;
la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
la data di avvenuto deposito del predetto contratto presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
ogni altra indicazione eventualmente richiesta dall’INPS.
Modalità di ammissione (art. 4)
L’ammissione allo sgravio decorre dal 60° giorno successivo al termine fissato dall’Inps per la presentazione delle relative istanze.
Qualora le risorse disponibili (650 milioni di euro) non risultassero sufficienti, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse, l’Inps ridurrà la percentuale del beneficio proporzionalmente all’eccedenza del tetto di spesa, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.

Lavoratori extracomunitari

Lavoratori extracomunitari – Codici tributo per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 85/E del 31 agosto c.a., ha reso noto i codici per il pagamento forfettario della somma di 1.000 euro richiesti, relativamente ad ogni lavoratore extracomunitario interessato, per la sanatoria prevista dal D.L.vo n. 109/2012.

I codici sono i seguenti:
 
“REDO” denominato “Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”;
“RESU” denominato “Datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari – art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”.
 
Il versamento dovrà avvenire esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, necessario per l’identificazione del lavoratore straniero.

Lavoratori disabili

Provincia di Milano – Avviso per l’erogazione di incentivi per l’assunzione di disabili. Piano Emergo 2011-2012

La Provincia di Milano, al fine di accrescere l’occupabilità delle persone disabili, ha pubblicato un Avviso per erogare incentivi ai datori di lavoro che assumono persone disabili con regolare contratto di lavoro. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a € 500.000,00.

Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari degli incentivi tutti i datori di lavoro con sede operativa nel territorio della Provincia di Milano che:

provvedono all’assunzione di un lavoratore disabile con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi (anche dopo uno o più rinnovi) sia part-time che full-time;
provvedono alla trasformazione di un contratto in essere da tempo determinato a tempo indeterminato (sia part time che full time);
I datori di lavoro possono richiedere l’incentivo anche per assunzioni comunicate a partire dal 1° maggio 2011.

Tipologia e valore degli incentivi

Tipologia: DOTE LAVORO AMBITO DISABILITA’ – INCENTIVI

Ai soggetti beneficiari saranno riconosciuti incentivi commisurati al contratto di lavoro attivato così come alla tipologia di disabilità del lavoratore, come da seguente tabella:

Tipologia di contratto

 

Incentivo

A. Contratto tempo indeterminato

€ 4.000,00

 

B. Contratto tempo determinato almeno 12 mesi (anche dopo uno o piu’ rinnovi)

 

€ 3.000,00

 

C. Trasformazione contratto da tempo determinato a indeterminato (sia part-time che

full time), cumulabile anche in caso si sia già beneficiato del contributo di tipo B.

 

€ 1.000,00

 

Qualora il nuovo contratto sia stipulato a tempo pieno l’importo indicato è maggiorato di € 1.000,00.
Ulteriori € 1.000, se si tratta di un soggetto appartenente alla categoria del disabili deboli.
Il contratto in apprendistato è considerato a tempo indeterminato.
L’incentivo è a fondo perduto e:

sarà riconosciuto al datore di lavoro che assume sia in convenzione art. 11 legge 68/99 o non convenzionato e potrà essere erogato solo dopo la comunicazione alla Provincia di Milano del superamento del periodo di prova;
è cumulabile con quelli previsti dal Fondo nazionale per l’occupazione del disabili (art. 13 comma 1. lett. d. legge 68/99) e nei limiti della vigente normativa in materia di aiuti di stato regolamento CE 800/2008.
L’avviso opera a sportello a far data dal giorno 10/08/2012 e gli incentivi saranno riconosciuti fino ad esaurimento delle risorse stanziate e comunque entro e non oltre il 31/12/2013.

Le richieste di incentivo dovranno essere presentate esclusivamente on line al sito:

http://www.provincia.milano.it/lavoro/LOGIN/index.html

Strumento di micro-finanziamento Progress

Pubblicato il secondo rapporto annuale sull’utilizzo dello strumento europeo di micro finanziamento Progress che rivela l’efficienza dello strumento per la creazione di occupazione, in particolare per le micro imprese, i cui imprenditori hanno delle difficoltà per ottenere finanziamenti provenienti da fonti tradizionali. Venti organismi di micro finanziamento mettono a disposizione 170 milioni di euro per i prossimi due o tre anni incoraggiando ad esempio i gruppi più sensibili, come i giovani, che non possono riunire le condizioni per dei presti classici.

http://ec.europa.eu/epmf

Progress: primo istituto bancario italiano. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Banca di Credito Cooperativo Mediocrati (BCC Mediocrati) hanno siglato un accordo volto a sostenere le micro-imprese, in particolare i lavoratori autonomi della regione Calabria. L’operazione rappresenta la 20a conclusa a livello europeo nell’ambito dell’iniziativa Strumento Europeo Progress Microfinanza (Progress Microfinanza) finanziata dalla Commissione europea e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e gestita dal FEI. BCC Mediocrati, già attiva nel settore della microfinanza, è il primo istituto bancario italiano a beneficiare di questa iniziativa. Grazie a Progress Microfinanza, la BCC Mediocrati fornirà fino a 4,5 milioni di euro di micro prestiti a favore di circa 180 imprese locali, in particolare quelle gestite da donne, giovani, imprenditori autonomi e minoranze etniche, che spesso sono escluse dal sistema bancario tradizionale.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp
langId=fr&catId=836&newsId=1614&furtherNews=yes